Partecipazione comunale a CER e controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 62 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione di un ente locale a una Comunità Energetica Rinnovabile costituisce esercizio di una finalità istituzionale riconducibile alla tutela dell’ambiente e al contrasto della povertà energetica, senza che la normativa comunitaria e interna di recepimento introduca deroghe al TUSP. L’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione societaria va trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, che si pronuncia sulla conformità ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8 del medesimo decreto. Lo scrutinio contabile, pur pieno e non meramente estrinseco, non invade il merito amministrativo e verifica la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i canoni di efficienza, efficacia ed economicità, con motivazione modulata in chiave proporzionale rispetto alla complessità dell’operazione.
Il Fatto
Un Comune ha adottato una delibera consiliare con cui ha stabilito di partecipare a una società cooperativa benefit che opera come soggetto aggregatore territoriale per l’attivazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, acquisendo una quota sociale di valore simbolico. La scelta è stata preceduta da un avviso pubblico per la manifestazione di interesse, cui ha partecipato un solo soggetto.
L’ente ha trasmesso l’atto deliberativo alla competente Sezione regionale di controllo in sede di parere. La Sezione ha richiesto precisazioni istruttorie, acquisite le quali ha tenuto un incontro di contraddittorio, quindi ha pronunciato la propria valutazione di conformità.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la nuova funzione di controllo assegnata all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, richiamando gli indirizzi delle Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. Il controllo mira a sottoporre a scrutinio presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa venga attuata; l’amministrazione che intenda discostarsi da un parere negativo deve motivare analiticamente e darne pubblicità.
Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la Corte esamina l’art. 4 del TUSP e l’art. 31 del d.lgs. n. 199/2021, che riconosce ai clienti finali il diritto di organizzarsi in CER. Il comma 7 dell’art. 4 ammette espressamente le società aventi a oggetto prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili. La normativa europea e interna non deroga al TUSP, ma la condivisione energetica risponde ad obiettivi ambientali e sociali, sicché non si ravvisano ragioni ostative sul piano finalistico.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Sezione richiama la duplice accezione oggettiva e soggettiva elaborata dalle Sezioni Riunite. Sotto il profilo oggettivo rileva che la cooperativa versa in fase iniziale e che i bilanci si sono chiusi in perdita, seppure in miglioramento, mentre il piano previsionale espone ricavi crescenti legati all’incentivo GSE e flussi di cassa positivi solo dall’esercizio 2026. Sotto il profilo soggettivo il costo diretto è limitato alla quota, mentre i costi indiretti per l’aggregatore risultano ripagati dall’incentivazione.
Sul piano della convenienza economica la Corte valuta l’analisi costi/benefici: l’ente ha quantificato in misura sensibilmente superiore il costo di una gestione diretta rispetto ai costi indiretti connessi all’adesione, valorizzando la mancanza di personale specializzato e la funzione di garanzia assicurata dalla presenza pubblica nell’assemblea dei soci.
La Sezione conclude per l’assenza di ragioni ostative all’acquisto della partecipazione, rilevando la conformità al TUSP e alla normativa di settore. L’operatività piena della società dipende però dal consolidarsi dell’iter legislativo e le stime sono previsionali: si impone pertanto un monitoraggio attento, con invito ad acquisire il bilancio dell’esercizio successivo.
Nota della Redazione
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