Subingresso nella licenza su aree pubbliche e successione nell’azienda del socio (TAR Lombardia n. 1490 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Allo scioglimento della società di persone che avvenga senza liquidazione consegue un fenomeno successorio a favore dei soci, con conservazione della responsabilità verso i creditori sociali. Il socio superstite, divenuto unico titolare dell’azienda, può quindi subentrare nella licenza di commercio su aree pubbliche già intestata alla società. L’amministrazione non può subordinare il subingresso alla produzione di un atto notarile di cessione dell’azienda non previsto da alcuna fonte normativa o regolamentare. Ove sorgano dubbi sui presupposti di fatto del subingresso, per carenze documentali, è onere dell’amministrazione attivare il soccorso istruttorio.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice era titolare di alcune licenze di vendita di prodotti alimentari su posteggio fisso in aree pubbliche, rilasciate dal Comune. Dal 9.2.2022, per effetto della cessione della quota di uno dei due soci con atto notarile, il ricorrente era divenuto unico socio accomandatario. Nel febbraio 2024 la Camera di Commercio disponeva la cancellazione della società dal registro delle imprese per mancata ricostituzione della pluralità dei soci. Il Comune avviava quindi il procedimento di revoca delle licenze.
Il ricorrente, costituita una ditta individuale, chiedeva il subingresso nelle medesime licenze, domanda respinta con il provvedimento impugnato con il ricorso principale. Seguiva la revoca delle autorizzazioni, impugnata con motivi aggiunti. Respinta la domanda cautelare in primo grado, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello ordinando la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale circoscrive l’esame ai motivi del provvedimento impugnato, escludendo integrazioni postume della motivazione. L’atto censurato fonda il diniego su un rilievo di carattere formale: per consentire il proseguimento dell’attività da una società in corso di scioglimento a un’impresa individuale occorrerebbe un atto notarile con cui il socio superstite ceda l’azienda nella propria veste di imprenditore privato.
Il Collegio ricostruisce la disciplina codicistica dello scioglimento della società di persone. Quando la società si scioglie senza liquidazione, si produce un fenomeno successorio a favore dei soci, ferma restando la loro responsabilità verso i creditori sociali (Cass. n. 11411 del 2024). Su questa base, il ricorrente, rimasto unico socio, ha acquisito l’azienda ed è legittimato a subentrare nella titolarità della licenza.
Da ciò deriva la fondatezza, in parte qua, del secondo motivo: se l’amministrazione aveva dubbi sui presupposti di fatto di tale meccanismo, doveva attivare il soccorso istruttorio, non potendo in ogni caso esigere la produzione dell’atto notarile richiamato nell’atto impugnato. Il Tribunale osserva inoltre che la perdita della pluralità dei soci era stata comunque preceduta da un atto notarile, dopo il quale il ricorrente ha continuato a gestire l’esercizio. La voltura della licenza non comporta alcuna novazione nella disciplina amministrativa, che resta regolata dal provvedimento originario.
Anche la censura relativa all’assenza di un atto notarile di collegamento tra società cessata e impresa individuale è fondata: nessuna fonte normativa o regolamentare prevede tale adempimento. Il primo motivo, sull’incompetenza del dirigente, è infondato e assorbito. L’accoglimento del ricorso principale determina l’illegittimità derivata della revoca impugnata con i motivi aggiunti. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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