L’ottemperanza per la carta docente: l’inottemperanza dell’Amministrazione va dichiarata e il commissario ad acta è nominato sin d’ora (TAR Lombardia n. 2578 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore, così come calcolata, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997, è condizione per l’avvio dell’azione per il recupero coattivo. L’accoglimento del ricorso comporta la dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente e l’assegnazione del termine per adempiere, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili. Pertanto, l’importo calcolato dalla ricorrente non è vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, la cui verifica resta affidata ai parametri legali. Il Collegio ha accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997, per il pagamento delle somme dovute in esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo esecutivo, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali successivi alla proposizione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali e che non è dovuto alcun compenso. Ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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