Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Calabria n. 1551 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima. A fronte di tale dichiarazione, resa senza repliche o diverse richieste della controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio, sicché il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. La conseguente pronuncia, adottata in conformità alla dichiarazione, è l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, aveva impugnato dinanzi al TAR Calabria la determina di rigetto della richiesta, presentata ai sensi dell’art. 1369 d.lgs. n. 66/2010, volta alla cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo irrogata nei suoi confronti. Il Ministero della difesa si era costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Nelle more del giudizio, con memoria depositata il 12 giugno 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso, rimettendo così la definizione del processo alla valutazione del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ha chiarito che nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste della parte resistente, opera il principio dispositivo in senso ampio. La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può quindi manifestare la volontà di non proseguire nel giudizio.
Il giudice, in tale evenienza, non può pronunciarsi sul merito della controversia né attivarsi d’ufficio, dovendo limitarsi a prendere atto della volontà espressa dalla parte e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso. A sostegno di tale ricostruzione, la sentenza richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, che ha reiteratamente affermato il medesimo principio in fattispecie analoghe.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della natura processuale della decisione e del generale assetto degli interessi coinvolti. La pronuncia è stata infine assistita dall’ordine di oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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