Ottemperanza al giudicato e inerzia del Comune nel canone concordato (TAR Lombardia n. 1489 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone l’effettiva inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato. L’inerzia non sussiste quando l’amministrazione, anche senza una specifica deliberazione, abbia dato indicazioni operative al gestore del servizio affinché siano ammessi ai benefici i soggetti destinatari del dictum giudiziale. Parimenti, l’adozione di nuove determinazioni che ridisciplinano la materia e revocano l’atto parzialmente annullato esclude l’omessa esecuzione. Il ricorso per ottemperanza è pertanto infondato quando le attività compiute dall’amministrazione siano coerenti con il contenuto precettivo della sentenza e il ricorrente non documenti il rifiuto delle istanze presentate.

Il Fatto

Con una precedente pronuncia il Tribunale ha annullato in parte la determinazione dirigenziale n. 7501 dell’11.9.2023, con cui il Comune aveva disciplinato l’accesso all’aliquota agevolata IMU e ai contributi economici, riconoscendo quale unico accordo locale utile quello sottoscritto in data 27 luglio 2023. L’annullamento ha riguardato la parte in cui restavano esclusi gli accordi siglati dalle associazioni ricorrenti, con salvezza del potere-dovere dell’amministrazione di pronunciarsi nuovamente.

Le associazioni della proprietà edilizia hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, lamentando l’inerzia del Comune che non avrebbe dato esecuzione alla sentenza. Il Comune si è costituito, deducendo di avere dato seguito al dictum giudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso e nega che l’amministrazione sia rimasta inerte. La documentazione in atti dimostra come il Comune, pur senza adottare una specifica deliberazione, abbia impartito a Milano Abitare, quale gestore del servizio ed erogatore dei contributi, indicazioni per dare seguito alle richieste dei proprietari aderenti all’accordo locale del 12 giugno 2023.

L’amministrazione ha inoltre modificato le informazioni del sito istituzionale dedicate al canone concordato, rimuovendo l’inciso che limitava l’erogazione dei contributi ai soli aderenti all’accordo del luglio 2023. Tali attività, osserva il Collegio, sono coerenti con il dictum giudiziale, che precludeva di escludere dai benefici i proprietari aderenti all’accordo siglato dalle ricorrenti.

Un ulteriore elemento decisivo è costituito dalla determinazione di Giunta n. 280/2025, con cui il Comune ha ridefinito la materia attribuendo i benefici non più in riferimento all’uno o all’altro accordo locale, ma modulandoli su valori soglia del canone applicato. In forza di tale nuova disciplina, con determinazione dirigenziale n. 2120 del 21.03.2025, l’amministrazione ha disposto la revoca della determinazione n. 7501/2023, già parzialmente annullata.

Il Tribunale sottolinea infine che le nuove determinazioni comunali non sono state contestate dalle ricorrenti, le quali si sono limitate a censurare la sostanziale inerzia dell’amministrazione: inerzia insussistente, poiché il Comune ha sia ammesso ai benefici i proprietari aderenti all’accordo siglato dalle ricorrenti, sia ridisciplinato la materia con nuovi atti, revocando la delibera annullata. Le ricorrenti, d’altro canto, non hanno documentato l’esistenza di domande presentate dai proprietari aderenti all’accordo del giugno 2023 rimaste non accolte. Da qui l’infondatezza del ricorso e la compensazione delle spese di lite per la peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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