Compensazione prezzi non cumulabile con il Fondo Opere Indifferibili (TAR Puglia n. 134 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le misure di compensazione dei prezzi di cui all’art. 26, comma 6-bis e 6-ter, d.l. n. 50 del 2022 sono alternative e non cumulabili con il contributo del Fondo per le Opere Indifferibili di cui al comma 7 del medesimo articolo, trattandosi di strumenti funzionali a diverse fasi temporali dell’intervento: il Fondo opera ex ante, adeguando i prezzi alla data di indizione della gara; il meccanismo compensativo opera ex post, a lavori in corso, per sopravvenienze imprevedibili. L’Amministrazione non è tenuta a provvedere su un’istanza di compensazione quando l’appalto abbia già beneficiato del contributo FOI, difettando il presupposto legislativo. Il silenzio serbato su tale istanza non configura inerzia illegittima ma conseguenza dell’inapplicabilità dell’istituto invocato. La società di committenza che ha svolto il ruolo di centrale di committenza è estranea alla fase esecutiva dell’appalto e difetta di legittimazione passiva.

Il Fatto

Un consorzio esecutore di un appalto per la realizzazione della Casa della Comunità di Bitritto, finanziato con risorse PNRR, presentava alla ASL Bari, soggetto attuatore esterno, un’istanza di compensazione prezzi per l’eccezionale incremento dei costi dei materiali, chiedendo l’adozione di uno stato di avanzamento lavori straordinario ai sensi dell’art. 26, comma 6-ter, d.l. n. 50 del 2022, per un importo quantificato nel ricorso. L’appalto era stato stipulato nell’ambito di un accordo quadro aggiudicato da Invitalia quale centrale di committenza. A fronte del silenzio dell’Amministrazione, il consorzio proponeva ricorso ai sensi dell’art. 31 c.p.a., chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio e la condanna al pagamento delle somme. Si costituivano l’ASL, eccependo l’infondatezza del ricorso, e Invitalia, chiedendo l’estromissione per difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Invitalia, estromettendola dal giudizio. L’Agenzia ha svolto esclusivamente il ruolo di centrale di committenza, limitandosi all’indizione e all’aggiudicazione dell’accordo quadro: il contratto specifico è stato stipulato in piena autonomia tra ASL e consorzio, con la conseguenza che l’Agenzia è del tutto estranea alla fase esecutiva e ai relativi poteri provvedimentali.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile e, ad abundantiam, infondato. La tesi del consorzio poggia su una premessa erronea, ossia la pretesa cumulabilità del meccanismo compensativo straordinario con i benefici già ottenuti tramite l’accesso al Fondo per le Opere Indifferibili. Secondo il TAR, i due istituti hanno natura alternativa e non complementare: il Fondo è uno strumento anticipatorio, volto ad adeguare ex ante i quadri economici e a neutralizzare gli incrementi prevedibili alla data di indizione; il meccanismo di cui ai commi 6-bis e 6-ter opera invece ex post, per riconoscere gli oneri da oscillazioni imprevedibili durante l’esecuzione, ed è finanziato da una distinta linea di bilancio.

L’Amministrazione ha documentato che l’appalto ha beneficiato del contributo FOI, che ha permesso di bandire la gara su prezzi già aggiornati. Viene quindi meno il presupposto per l’accesso al fondo compensativo, applicabile solo agli appalti che non abbiano avuto accesso al Fondo. La mera proroga temporale della misura non ne altera la natura eccezionale, né i requisiti di applicazione, ancorati al dettato originario del decreto-legge. Il silenzio dell’Amministrazione è pertanto la conseguenza dell’inapplicabilità dell’istituto, non un’illecita inerzia.

La questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata è stata reputata pretestuale, poiché fondata su un’interpretazione manifestamente infondata: il legislatore ha previsto percorsi differenziati ma coerenti per interventi con distinti momenti di avvio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti processuali e respinto nel merito, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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