Parere sfavorevole sulla costituzione di Newco per la gestione degli asset idrici (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 219 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Sezione regionale di controllo rende ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 è sfavorevole quando l’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria non contiene una motivazione analitica sulla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. L’onere motivazionale non è assolto se l’amministrazione non illustra una valutazione comparativa tra la soluzione prescelta e le alternative praticabili, omettendo di spiegare perché la costituzione di una nuova società sia preferibile ad altre modalità di concentrazione degli asset. La carenza di motivazione sulla necessità della scelta si riflette anche sui profili di convenienza economica e di efficienza, divenendo impossibile ogni comparazione. Il parere resta comunque privo di efficacia vincolante: l’ente che intenda discostarsene deve motivare analiticamente le ragioni del dissenso e darne pubblicità.

Il Fatto

Il Comune di Novedrate ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio comunale con cui ha approvato la costituzione di una società in house a totale partecipazione pubblica (Newco S.r.l.) e l’acquisizione della relativa quota. L’operazione si inserisce in un progetto più ampio, articolato in sette fasi, volto a concentrare presso il gestore unico del servizio idrico integrato in-house (Como Acqua S.r.l.) la titolarità degli asset idrici facenti capo a diciassette comuni comaschi, attuali soci di minoranza di Lario Reti Holding S.p.A.

Il disegno prevede la scissione del ramo d’azienda extra-ATO di Lario Reti Holding a favore della Newco, il subentro di quest’ultima nel contratto di affitto delle reti e la successiva fusione per incorporazione della Newco in Como Acqua S.r.l. Per il Comune di Novedrate l’impegno è di modesta entità, pari a una quota del capitale sociale di ventimila euro. La Sezione è chiamata a valutare la sussistenza della motivazione analitica richiesta dalla norma.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo, richiamando la propria giurisprudenza (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) e la deliberazione n. 161/2022/PAR. I parametri dettati dall’art. 5, comma 3, TUSP distinguono profili di conformità a legge — compatibilità dell’oggetto sociale con le finalità istituzionali, normativa sugli aiuti di Stato, rispetto degli artt. 7 e 8 TUSP — e profili di sana gestione finanziaria, quali la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e la coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Sul primo parametro la Sezione rileva che la documentazione allegata contempla un’unica opzione: la creazione di una società strumentale su cui far transitare lo scorporo del ramo d’azienda. Manca ogni valutazione comparativa rispetto a soluzioni alternative. In particolare, lo stesso contratto di affitto delle reti prevede che, in caso di risoluzione, Como Acqua proceda all’acquisto diretto del ramo d’azienda di Lario Reti Holding. Tale circostanza rende non motivata la necessità della Newco.

La Corte osserva inoltre che la costituzione della società è strumentale a un’operazione complessa e condizionata al perfezionamento dell’assetto finale. Qualora questo non si realizzasse, la partecipazione risulterebbe in contrasto con le finalità individuate dall’art. 4 TUSP. Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue l’accezione oggettiva da quella soggettiva. La prima non è verificabile su una società di nuova costituzione; la seconda è valutata con riguardo all’esborso iniziale, contenuto, e all’assenza di ricadute sul bilancio dell’ente in caso di insuccesso.

I parametri dell’efficienza e dell’assenza di aiuti di Stato risultano invece soddisfatti, poiché l’operazione elimina la duplicazione delle partecipazioni in società con oggetto sociale analogo e non comporta il versamento di risorse destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato.

In esito, la Sezione rende parere sfavorevole per carenza di motivazione analitica. L’amministrazione che intenda procedere egualmente è tenuta a motivare le ragioni del dissenso, a pubblicarle sul sito istituzionale e a informarne la Sezione. La Sezione si riserva di monitorare l’esito della riorganizzazione nell’ambito del controllo successivo ai sensi dell’art. 20 TUSP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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