Servizi abitativi transitori e rigore nell’accertamento dell’emergenza abitativa (TAR Lombardia n. 1391 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
I servizi abitativi transitori di cui all’art. 23, comma 13, della L.R. Lombardia n. 16/2016 presuppongono una situazione di grave emergenza abitativa, non altrimenti fronteggiabile con gli strumenti ordinari. La disponibilità di una sistemazione alloggiativa, ancorché provvisoria, come l’ospitalità presso l’abitazione dei figli, esclude che il nucleo familiare versi nella condizione dei soggetti privi di qualsivoglia alloggio. Data la limitatezza delle risorse destinate ai S.A.T., i requisiti di accesso vanno accertati in modo rigoroso e oggettivo, con motivazione congrua. L’assenza di prova di una formale intimazione al rilascio impedisce di qualificare come emergenziale il venir meno dell’ospitalità.
Il Fatto
La ricorrente, unica componente del proprio nucleo familiare, ha presentato in data 04.05.2023 domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori del Comune di Milano, ai sensi dell’art. 23, comma 13, della L.R. n. 16/2016 e della D.G.R. 2063/2019, qualificandosi come soggetto privo di alloggio bisognoso di urgente sistemazione abitativa.
L’istanza è stata rigettata con provvedimento del 21.12.2023, sul rilievo che la richiedente dichiarava una situazione di coabitazione, tale da escludere l’emergenza abitativa. Il successivo ricorso amministrativo è stato respinto con provvedimento del 14.05.2024, notificato il 22.05.2024, che ha confermato le medesime ragioni, rilevando che l’intimazione al rilascio emergeva solo dalla dichiarazione dell’ospitante locatario e non da una formale intimazione del proprietario. La ricorrente ha quindi impugnato dinanzi al TAR Lombardia, deducendo violazione della L.R. n. 16/2016 e della D.G.R. n. XI/6101/2022, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina regionale. I Servizi Abitativi Transitori sono destinati a contenere il disagio abitativo dei nuclei soggetti a procedure esecutive di rilascio e a fronteggiare ogni altra esigenza connessa a situazioni di grave emergenza abitativa, con carattere residuale rispetto agli strumenti ordinari.
Su queste basi il Tribunale richiama la propria giurisprudenza, secondo cui la peculiarità di tali interventi è correlata a una situazione eccezionale, non altrimenti fronteggiabile, valutabile anche in rapporto alle condizioni di emergenza riferibili a tutti i residenti. Poiché l’assegnazione avviene in deroga all’ordine di graduatoria dei servizi abitativi pubblici, è necessario accertare in maniera rigorosa e inequivoca la sussistenza di uno specifico e straordinario bisogno abitativo.
Il Collegio valorizza la limitatezza delle risorse: il numero ridotto degli alloggi destinabili ai S.A.T. non è idoneo a fronteggiare tutti i reali bisogni emergenziali e incide sulle risorse destinate all’ordinaria assegnazione. Ne deriva la necessità di una lettura rigorosa e oggettiva dei requisiti, a garanzia delle effettive situazioni di povertà abitativa, in attuazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione.
Applicando tali principi, il Tribunale osserva che la ricorrente, pur versando in una condizione abitativa provvisoria, non si trova in una situazione equiparabile a quella dei nuclei privi di qualsivoglia alloggio: è incontroverso che sia ospitata presso l’immobile condotto in locazione dai figli, godendo così di una sistemazione abitativa, ancorché provvisoria. Non rilevano le difficoltà della convivenza in un ambiente ristretto né la mancanza di privacy, stante il carattere strettamente emergenziale del beneficio e la scarsità delle risorse.
Quanto al venir meno dell’ospitalità, il Collegio esclude che la precarietà della sistemazione si tramuti in emergenza abitativa per la sola dichiarazione dei figli di non poter più ospitare la ricorrente a causa della risoluzione intimata dal proprietario-locatore, non avendo questi mai autorizzato l’occupazione da parte di soggetti diversi dai conduttori. In assenza di dimostrazione della predetta intimazione, il venir meno dell’ospitalità dipenderebbe dalla mera volontà dei figli, sui quali gravano obblighi di assistenza familiare. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese. Il Collegio revoca inoltre l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, accolta in via provvisoria, rilevando che il reddito accertato per il 2023 supera la soglia prevista dall’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002, con conseguente insussistenza dei presupposti ai sensi dell’art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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