Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso avverso il divieto di vendita di biglietti ai residenti (TAR Lombardia n. 2509 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando, in ragione del decorso del tempo, l’atto impugnato abbia già esaurito i suoi effetti e la decisione non possa più arrecare alcuna utilità concreta alla parte ricorrente. La dichiarazione della parte di essere venuta meno all’interesse alla decisione, resa prima dell’udienza di discussione, integra il presupposto per la declaratoria di improcedibilità, senza che occorra l’esame nel merito delle censure dedotte. Le spese del giudizio possono essere compensate, in ragione della natura della vicenda e del comportamento processuale delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, agendo in proprio e nella qualità di legale rappresentante di un sodalizio di tifosi, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza aveva vietato la vendita dei biglietti d’ingresso allo stadio “U-Power Stadium” di Monza ai residenti nella Provincia di Brescia, in occasione dell’incontro di calcio “Inter U23 – Union Brescia”, valevole per il campionato di Serie C, programmato per il 25 aprile 2026.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento prefettizio e degli atti presupposti, tra cui la determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (CASMS) e la nota della Questura. Con decreto presidenziale è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche. In prossimità della camera di consiglio del 13 maggio 2026, la parte ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, essendo ormai trascorso l’evento sportivo oggetto del divieto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente in data 7 maggio 2026, con la quale è stato rappresentato il sopravvenuto difetto d’interesse alla definizione del giudizio. L’evento sportivo per il quale era stato emanato il divieto di vendita dei biglietti si era già svolto, sicché il provvedimento impugnato aveva ormai esaurito i propri effetti e nessuna utilità concreta poteva derivare dall’eventuale annullamento.
La circostanza integra la fattispecie della sopravvenuta carenza d’interesse, che costituisce causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame delle censure di merito, in quanto la decisione non potrebbe comunque produrre alcun effetto satisfattivo per il ricorrente, essendo venuta meno l’utilità sostanziale sottesa alla domanda di annullamento.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda e dell’esito del giudizio, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.