Cumulo alla rinfusa e punteggi premiali: le esperienze delle consorziate non sono “spendibili” nell’offerta tecnica (TAR Puglia n. 464 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del cumulo alla rinfusa, di cui all’art. 67 d.lgs. n. 36/2023, consente al consorzio stabile di spendere i requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti dalle imprese consorziate solo in sede di qualificazione per la partecipazione alla gara. Esso non si estende alla fase di valutazione dell’offerta tecnica, laddove la stazione appaltante abbia attribuito un punteggio premiale a specifiche esperienze professionali pregresse. In tale sede, possono essere valorizzate esclusivamente le competenze maturate dal consorzio in proprio o, in caso di designazione di una consorziata per l’esecuzione, quelle acquisite dalla consorziata esecutrice. È illegittima la valutazione di referenze relative a lavori eseguiti da una consorziata non designata e prive del certificato di ultimazione richiesto dalla lex specialis, con conseguente obbligo di attribuire punteggio pari a zero.
Il Fatto
Una società, mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, impugnava l’aggiudicazione di un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di sistemi di cold ironing, disposta in favore di un consorzio stabile. La ricorrente, classificatasi seconda, contestava l’attribuzione del punteggio per il sub-criterio “Professionalità del concorrente”, deducendo che il consorzio aggiudicatario aveva indicato come esperienze pregresse i lavori realizzati da imprese consorziate non designate, senza produrre i relativi certificati di ultimazione lavori.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per presunta invasione della discrezionalità tecnica, precisando che il sindacato del giudice amministrativo verte sulla legittimità dei criteri di attribuzione del punteggio premiale e non sulla sostituzione delle valutazioni numeriche della commissione.
Nel merito, il collegio ha accolto il ricorso. Ha chiarito che l’art. 67 d.lgs. n. 36/2023, contemplando il cumulo alla rinfusa, opera esclusivamente ai fini della qualificazione del consorzio per la partecipazione alla gara. Tale istituto non può trovare applicazione in relazione ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, che hanno funzione premiale e attengono alla capacità professionale effettivamente maturata dall’operatore economico che eseguirà la prestazione.
La Corte ha quindi affermato che il consorzio non può rivendicare come propria l’esperienza di lavori eseguiti “in proprio” da una consorziata non designata. A tal fine, ha richiamato la delibera ANAC n. 456 dell’11 ottobre 2023, secondo cui, in caso di partecipazione in proprio del consorzio, sono valutabili solo le competenze dal medesimo conseguite, mentre in caso di designazione di una consorziata, rilevano le competenze della consorziata esecutrice.
Inoltre, il disciplinare di gara imponeva la produzione del certificato di ultimazione lavori quale documentazione a comprova dei pregressi interventi. Nel caso di specie, per entrambe le referenze presentate dell’aggiudicatario, tale certificato non era stato prodotto: per una, i lavori risultavano conclusi “ma in attesa di certificato”; per l’altra, trattandosi di accordo quadro, il certificato non era stato rilasciato. L’assenza di comprova documentale, in ossequio alla lex specialis, avrebbe imposto l’attribuzione di punteggio pari a zero.
Il TAR ha pertanto dichiarato illegittima la valutazione della commissione, annullando l’aggiudicazione e gli atti consequenziali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.