La procedura negoziata per farmaci esclusivi è conforme al d.l. n. 19/2026 (TAR Abruzzo n. 75 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, indetta ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di farmaci esclusivi, è conforme al paradigma normativo di cui al combinato disposto dell’art. 15 del d.l. n. 19/2026 e dell’art. 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 36/2023, nonché al principio di risultato. La struttura della procedura, basata su un accordo quadro quadriennale con massimale di spesa per ciascun operatore senza indicazione di prodotti, quantitativi e prezzi unitari, non lede la posizione del produttore esclusivo, il quale opera in un settore non concorrenziale, è consapevole dei fabbisogni e dei prezzi e continua a fornire i farmaci anche in caso di mancata partecipazione. In fase cautelare, l’interesse alla celere continuità della fornitura di farmaci essenziali prevale sull’interesse del ricorrente ad adeguare la propria organizzazione alla gara.
Il Fatto
L’AREACOM, centrale di committenza della Regione Abruzzo, ha indetto una procedura negoziata senza bando per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” destinati alle Aziende Sanitarie regionali. La società ricorrente, produttrice esclusiva dei farmaci richiesti, ha impugnato la determinazione di indizione e gli atti conseguenti, lamentando che la lex specialis configurasse un meccanismo volto a fissare, per ciascun operatore, un massimale di spesa quadriennale senza indicazione dei prodotti, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta. La società ha chiesto l’annullamento degli atti di gara e la concessione di misure cautelari, deducendo la lesione del proprio interesse a partecipare alla procedura in modo aderente alla propria organizzazione imprenditoriale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha valutato le censure in sede cautelare, ritenendo che non fossero assistite da un sufficiente grado di fondatezza (fumus boni iuris). La procedura indetta dall’AREACOM è apparsa, prima facie, conforme al paradigma normativo emergente dal combinato disposto dell’art. 15 del d.l. n. 19/2026, dell’art. 76, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 36/2023, oltre che al principio di risultato.
Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha accordato prevalenza alla celere definizione di una procedura finalizzata a snellire e garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili. Tale interesse è stato ritenuto superiore a quello della ricorrente, volto a rendere la partecipazione più aderente alla propria organizzazione di impresa. Il peculiare confezionamento della gara non è stato considerato idoneo a compromettere la partecipazione della società: operando in un settore non concorrenziale quale produttore esclusivo, l’operatore è nella piena consapevolezza dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa, elementi che gli consentono di governare il rischio di impresa.
Il Collegio ha inoltre rilevato l’assenza di un pregiudizio economico derivante dalla mancata partecipazione, atteso che la società continuerebbe comunque a fornire i farmaci esclusivi alle ASL regionali con le ordinarie modalità di affidamento. La domanda cautelare è stata conseguentemente rigettata per carenza di entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. La novità della fattispecie ha giustificato la compensazione delle spese di lite della fase cautelare, con fissazione dell’udienza pubblica di merito al 13 maggio 2026.
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Nota della Redazione
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