Rinuncia all’appello in appello contabile ed estinzione del processo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 85 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo può essere proposta dalla parte in qualunque stato e grado del giudizio, ma produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme. Il giudice, accertata la regolarità della rinuncia e dell’accettazione, dichiara l’estinzione del processo. Ai sensi dell’art. 110 del codice di giustizia contabile, la declaratoria di estinzione del processo di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e non dà luogo a pronuncia sulle spese. La rinuncia all’appello, intervenuta dopo che l’appellante ha spontaneamente eseguito la sentenza impugnata, fa venir meno l’interesse alla decisione e rende superfluo l’esame dei motivi di gravame.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio una società, il suo legale rappresentante e un dipendente, quale responsabile del progetto, per sentirli condannare in solido al risarcimento di un danno erariale connesso all’indebita percezione di un contributo regionale destinato al finanziamento di una piattaforma informatica.
Con la sentenza di primo grado, la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria aveva parzialmente accolto la domanda, condannando l’appellante al pagamento di una quota del danno pari al 10% del totale. L’appellante aveva proposto appello, articolando motivi di nullità della citazione, difetto di giurisdizione, insussistenza del danno e della condotta antigiuridica, oltre a una richiesta subordinata di esercizio del potere riduttivo. Nelle more del giudizio, dopo aver corrisposto alla Regione quanto dovuto in esecuzione della sentenza gravata, l’appellante ha depositato atto di rinuncia all’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la mancata costituzione degli intimati, nonostante la regolarità delle notifiche, dichiarandone la contumacia ai sensi dell’art. 93 del c.g.c.
La Sezione ha poi qualificato come assorbente la questione della rinuncia all’appello, dichiarata dall’appellante con nota depositata in atti e confermata dal difensore in udienza. Il parametro applicato è l’art. 110 del codice della giustizia contabile, secondo cui la rinuncia produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte e, ove rinuncia e accettazione siano regolari, il giudice dichiara l’estinzione del processo.
Accertata la ritualità della rinuncia e acquisita l’accettazione della Procura generale, intervenuta in udienza, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo di appello. La pronuncia ha valore meramente processuale: essa non implica alcun esame nel merito dei motivi di gravame, che restano assorbiti dalla definizione del giudizio.
La Sezione ha inoltre precisato l’effetto caducatorio collegato alla declaratoria, richiamando l’art. 188 del codice di giustizia contabile: l’estinzione del processo di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Quanto alle spese, la Corte ha dato applicazione all’art. 110, comma 7, del c.g.c., escludendo ogni pronuncia sul punto.
Nota della Redazione
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