Pensione privilegiata indiretta per morte del coniuge per causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 32 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 92 del d.P.R. n. 1092/1973, ai congiunti spetta la pensione privilegiata indiretta quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio. L’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 richiede che l’infermità sia stata causa o concausa efficiente e determinante del decesso. L’infortunio occorso al dipendente mentre percorreva la strada verso il domicilio dopo l’orario di servizio integra l’infortunio in itinere e, se il nesso causale è documentato, fonda il diritto alla pensione privilegiata indiretta. La domanda amministrativa di pensione e i successivi solleciti interrompono la prescrizione quinquennale dei ratei. L’Inps, quale ordinatore di spesa nel procedimento di liquidazione, è parte sostanziale del rapporto pensionistico e non può essere estromesso.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge di un maresciallo deceduto per le conseguenze di un incidente stradale occorso mentre rientrava dal servizio, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata indiretta di prima categoria. Il coniuge era deceduto per un’insufficienza acuta cardiorespiratoria letale insorta a seguito di politrauma con gravi lesioni cerebrali, patologia riconosciuta dipendente da fatti di servizio.

Dopo la domanda amministrativa e un ricorso in sede amministrativa rimasti senza esito, la Sezione del Lavoro del Tribunale di Napoli ha declinato la giurisdizione, ritenendola spettante alla Corte dei conti. Il giudizio è stato quindi riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con domanda di accertamento del diritto e condanna dell’Inps alla liquidazione del quantum.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Giudice ha respinto l’eccezione di estromissione dell’Inps. L’Istituto è parte sostanziale del rapporto pensionistico, perché esercita una competenza specifica nella liquidazione del trattamento ed è ordinatore di spesa in ordine al diritto dedotto in giudizio.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato. La Corte ha richiamato l’art. 92 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce ai congiunti la pensione privilegiata quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, e l’art. 64 del medesimo decreto, che esige il rapporto di causa o concausa efficiente e determinante.

La Corte ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi della dipendenza da ragioni di servizio. La relazione redatta dal Comandante dello stabilimento presso cui il dipendente prestava servizio ha qualificato l’incidente come infortunio in itinere, essendo pienamente soddisfatti i criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso di causalità. La Commissione medica ospedaliera di Caserta ha diagnosticato l’infermità di prima categoria e il Comitato di Verifica per le cause di servizio l’ha riconosciuta dipendente da fatti di servizio. La Commissione medica di verifica di Napoli ha confermato tale valutazione.

L’Inps non ha opposto alcuna argomentazione contraria. Il diritto alla pensione privilegiata indiretta di prima categoria è stato quindi riconosciuto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, ai sensi dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973.

L’eccezione di prescrizione quinquennale è stata rigettata: la domanda di pensione e i successivi solleciti hanno interrotto il decorso del termine. Sulle maggiori somme spettano gli interessi legali e l’eventuale maggior danno da svalutazione, secondo gli indici Istat, nella sola misura eccedente gli interessi, dalle singole scadenze fino all’effettivo soddisfo, come indicato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM. Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Inps, in considerazione del suo comportamento inerte nel procedimento amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *