Estinzione giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 7 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., la presentazione dei conti giudiziali nel termine perentorio assegnato dal giudice designato integra la cessata materia del contendere e impone la dichiarazione di estinzione del giudizio. La definizione avviene con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. e dell’art. 38, comma 2, c.g.c., quale forma più idonea al raggiungimento dello scopo, anche in composizione monocratica. Per l’esito del giudizio non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla Procura regionale, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., il mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 da parte degli agenti contabili di un Comune. Gli approfondimenti istruttori accertavano che, per la gestione della riscossione dei diritti di segreteria dell’Ufficio tecnico, alcuni conti erano stati presentati all’amministrazione ma nessuno risultava depositato presso la segreteria della Sezione.

La Procura promuoveva quindi il giudizio per la resa dei conti ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Con decreto il giudice designato assegnava all’agente contabile il termine perentorio per la presentazione dei conti all’amministrazione di appartenenza e al Comune il termine per il deposito in segreteria dei conti corredati delle parificazioni e delle relazioni degli organi di controllo interno.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum concerne le conseguenze processuali del deposito dei conti giudiziali nel termine perentorio fissato dal giudice designato. La Corte rileva che il Comune ha provveduto al deposito dei conti tramite l’applicazione SiReCo entro il termine assegnato, come rappresentato dalla Procura nella propria istanza di fissazione dell’udienza camerale.

Su questo presupposto il giudice monocratico applica il principio secondo cui, una volta depositati i conti nel termine, il giudizio di resa deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere. L’adempimento dell’obbligo di resa del conto esaurisce l’interesse perseguito dalla Procura e sottrae al giudice ogni ulteriore pronuncia nel merito.

La Corte affronta poi la questione della forma del provvedimento di definizione. Il giudice designato ritiene che essa debba essere la sentenza, avuto riguardo al disposto dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c..

Quanto alle spese, il giudice esclude ogni pronuncia in ragione dell’esito del giudizio. La decisione è assunta in composizione monocratica dal giudice designato ai sensi dell’art. 141 c.g.c.

In accoglimento di tale percorso, la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *