Inammissibile il parere sulla ragionevolezza della lettera commerciale nel codice contratti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 229 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è esperibile solo in presenza di quesiti di carattere generale e astratto, volti a chiarire regole di contabilità pubblica, e non può risolversi in un sindacato sulla ragionevolezza o sull’opportunità delle scelte compiute dal Legislatore. La richiesta di parere che, pur muovendo da un problema di ricadute finanziarie sull’Ente, investa la piena discrezionalità legislativa nella scelta delle modalità di stipula del contratto, è inammissibile. Il giudizio di merito sulle opzioni normative esula dall’attività consultiva e finanche dalle attribuzioni delle Sezioni regionali di controllo.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo per il Veneto un quesito interpretativo sull’art. 18 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), nella parte in cui, per la procedura negoziata e l’affidamento diretto, ammette la stipula mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale in luogo del rogito del segretario comunale.

Secondo l’Ente richiedente, la previsione avrebbe un impatto sulle funzioni del segretario e sui connessi diritti di rogito, con possibili ricadute economiche sull’Ente, e solleva dubbi sulla equiparazione tra contratti di valore modesto e contratti di importo rilevante, nonché sull’effetto dell’abbassamento del tetto dei diritti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione verifica l’ammissibilità della richiesta rispetto ai presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Sul piano oggettivo, il parere deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, intesa come disciplina dei bilanci e dei relativi equilibri, acquisizione delle entrate, organizzazione finanziario-contabile, patrimonio, gestione delle spese, indebitamento, rendicontazione e controlli.

La Corte richiama i criteri elaborati dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 5/AUT/2006 e confermati dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 54/CONTR/2010. Il quesito deve avere rilevanza generale e astratta, non può implicare valutazioni su comportamenti amministrativi o fatti già compiuti, né determinare ingerenze nella concreta attività dell’Ente.

La Sezione osserva che il quesito non richiama la norma di cui si chiede l’interpretazione, individuata poi nell’art. 18 del d.lgs. n. 36/2023. Il richiedente non prospetta un dubbio ermeneutico, ma lamenta la scelta del Legislatore di prevedere la lettera commerciale per i contratti conclusi a seguito di procedura negoziata o affidamento diretto, con conseguente esclusione del rogito del segretario comunale.

La Corte rileva che rientra nella piena discrezionalità del Legislatore stabilire una particolare modalità di stipula in luogo di un’altra. Di conseguenza, l’ausilio richiesto non concerne l’interpretazione della norma, ma una valutazione sulla sua ragionevolezza e opportunità, competenza che esula dall’attività consultiva e dalle attribuzioni delle Sezioni regionali di controllo. La richiesta è pertanto inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *