Giudizio di parificazione del rendiconto regionale tra contraddittorio anticipato e deferimento (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 129 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, esteso a tale ambito dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, costituisce esercizio di una funzione neutrale da parte di un organo terzo magistratuale. Ne derivano l’inderogabilità del principio del contraddittorio e quella della pubblicità, da assicurare sia in sede istruttoria sia in sede di pubblica adunanza. Il contraddittorio, in particolare, impone di consentire all’organo ausiliato di dedurre in ordine all’esatta portata dell’ipotesi istruttoria condotta dalla Sezione di controllo, arricchendo la documentazione contabile necessaria al definito assetto delle risultanze, anche in vista degli effetti della decisione di parifica.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo è investita della parificazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2024. Il disegno di legge regionale recante il rendiconto è stato approvato dalla Giunta, con i relativi allegati, e trasmesso alla Sezione. Il Presidente ha comunicato l’avvio dell’attività istruttoria; i magistrati relatori hanno quindi trasmesso, con distinte note di deferimento, la bozza di relazione divisa in nove parti.

Alcune parti non evidenziano criticità. Le restanti sottopongono al contraddittorio con l’amministrazione regionale una serie di rilievi: basso grado di riscossione dei residui, potenziali sottostime del fondo TFR, del fondo contenzioso e del fondo crediti di dubbia esigibilità, criticità nella gestione dei contratti finanziari derivati, disavanzi di aziende sanitarie e aspetti irrisolti di spesa sanitaria e di attuazione dei fondi SIE e PNRR. Su tali basi la Sezione adotta la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro delle fonti. Richiama l’art. 100, secondo comma, della Costituzione, il testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il giudizio di parifica è svolto ai sensi dell’art. 41 del T.U. n. 1214/1934 e dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012.

Sul piano procedurale, la Corte richiama la sentenza n. 4/2024/DELC delle Sezioni Riunite in speciale composizione e la deliberazione n. 5/SSRRCO/QMIG/22 delle Sezioni Riunite in sede di controllo. Da tali pronunce ricava il necessario ancoraggio del giudizio ai principi generali che governano le funzioni neutrali di un organo terzo magistratuale. Ne discende che il contraddittorio deve essere assicurato tanto nella fase istruttoria quanto in pubblica adunanza, così da permettere all’organo ausiliato di interloquire sull’ipotesi istruttoria e di integrare la documentazione contabile.

Il percorso istruttorio è ricostruito in modo analitico. Le note di deferimento delle parti 4, 5 e 9 non segnalano criticità. Le altre indicano i profili da sottoporre al contraddittorio, con riguardo all’iter di approvazione del rendiconto, alla gestione del TFR, alle modalità di esecuzione di una pronuncia di legittimità, ai fondi accantonati, alla cassa vincolata, ai prospetti Siope, alla tempestività dei pagamenti, agli equilibri di parte capitale e ai contratti derivati. Sul versante sanitario si rilevano residui risalenti nel tempo, disavanzi e superamento dei tempi di pagamento; sul versante dei fondi europei, percentuali di attuazione esigue.

La decisione non risolve nel merito i singoli rilievi. La Corte approva la bozza di relazione e la ripartisce nelle nove parti, individuando per ciascuna il relatore. Dispone poi la formale instaurazione del contraddittorio, ordinando l’invio degli atti all’amministrazione regionale e al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo. Fissa l’udienza di preparifica del rendiconto e quella per il giudizio di parificazione, con i termini per il deposito di memorie e documenti esclusivamente via PEC, e dispone la trasmissione dell’ordinanza al Presidente della Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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