Conto giudiziale improcedibile senza parificazione dell’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 232 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale da parte dell’amministrazione costituisce presupposto processuale imprescindibile della giustiziabilità del conto medesimo. In sua assenza il giudizio di conto è improcedibile, non potendosi procedere alla verifica giudiziale. L’adempimento, disciplinato dall’art. 618 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL, non si esaurisce in un controllo di coerenza interna del conto rispetto ai giustificativi formati dal contabile, ma richiede un controllo incrociato tra le scritture dell’agente e quelle dell’amministrazione. Né la tardività del deposito né la condotta dell’agente contabile possono supplire al difetto di parificazione, che l’art. 145, comma 3, c.g.c. pone espressamente a carico del giudice relatore quale accertamento preliminare.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile, tesoriere di un ente locale, per l’esercizio 2016. Il conto, depositato presso la Sezione giurisdizionale in data 02.01.2020, era stato rimesso al giudizio dal magistrato istruttore con relazione che ne evidenziava profili di irregolarità ostativi all’approvazione e al discarico: la parificazione mancante, la tardività del deposito e l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno.
L’agente contabile ha chiesto dichiararsi la regolarità del conto e il proprio discarico, sostenendo di aver trasmesso il conto all’amministrazione sin dal 13.04.2017 e di non essere responsabile della mancata parificazione e della mancata relazione, riferibili all’ente. L’amministrazione ha confermato l’assenza di provvedimenti formali di parificazione fino al rendiconto 2018. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità e, in subordine, per l’irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della parificazione quale presupposto processuale della verifica giudiziale del conto. L’art. 618 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in virtù del richiamo dell’art. 93 TUEL, disciplina l’adempimento, che la Sezione qualifica come indefettibile per la corretta instaurazione delle attività giudiziali di revisione.
Il percorso argomentativo muove dalla lettura congiunta degli artt. 139, comma 2, e 140, commi 1 e 3, c.g.c.: l’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, previa parificazione, deposita il conto presso la sezione giurisdizionale competente; il conto deve essere munito dell’attestazione di parifica e il suo deposito costituisce l’agente in giudizio. Da qui la necessità che l’adempimento preceda il deposito.
La Corte richiama poi l’art. 145, comma 3, c.g.c., che impone al giudice relatore di accertare la parificazione da parte dell’amministrazione prima di procedere all’esame del conto e dei documenti allegati. Tale previsione conferma che la parificazione è condizione dell’esame giudiziale e non un semplice adempimento amministrativo interno.
Quanto alla natura dell’adempimento, la Sezione ne precisa i contenuti: la parifica non si risolve in un controllo di coerenza interna del conto rispetto ai giustificativi formati dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione resa dall’agente sia coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell’amministrazione. Essa presuppone un controllo incrociato tra i dati forniti dall’agente e quelli ricavabili dalle scritture dell’ente. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Sez. Veneto n. 141/2024.
Nel caso concreto, l’amministrazione ha confermato con la propria memoria l’irregolarità: fino al rendiconto 2018 non risultano provvedimenti formali di parifica, presenti a partire dal rendiconto 2019. L’argomentazione dell’agente contabile, secondo cui la parificazione sarebbe riconducibile all’ente, non vale a superare il difetto del presupposto processuale. La declaratoria di improcedibilità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.