Pensione privilegiata militare decorrenza anteriore al riconoscimento per aggravamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 209 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contenuto in un provvedimento amministrativo non oppugnabile costituisce titolo idoneo a fondare il diritto a pensione privilegiata ordinaria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accertamento. Ove una sentenza successiva abbia già riconosciuto lo stesso trattamento a decorrere da una istanza di aggravamento, il giudice contabile accerta il diritto anche per il periodo anteriore, ancorandone la decorrenza alla domanda originaria. Il parere medico-legale che si fondi sul giudizio di non ascrizione contenuto nel decreto ministeriale, già superato dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, è inattendibile e non può essere posto a base del rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare paracadutista, ha percepito l’indennità di Aeronavigazione per l’attività svolta in determinati periodi di servizio. A partire dal 2010, mentre espletava le ordinarie attività operative e addestrative, è insorta una sintomatologia dolorosa alla schiena e a entrambe le ginocchia, cui hanno fatto seguito numerosi periodi di convalescenza rinnovati fino al congedo.
Nel 2013 il ricorrente ha chiesto al Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di quattro infermità. La CMO competente le ha riunite in un’unica diagnosi giudicandole non ascrivibili a categoria di pensione privilegiata. Il Ministero, con proprio decreto, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio ma ha confermato la non ascrizione. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per ottenere la pensione privilegiata di 8ª categoria dalla data del congedo, o in subordine la decorrenza non superiore al 31.1.2017, chiedendo in via istruttoria CTU medico-legale.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato. Il ricorrente era già titolare di pensione di 8ª categoria per effetto di una precedente sentenza della stessa Sezione, resa su diverso ricorso relativo a una istanza di aggravamento. Il presente giudizio, promosso con ricorso anteriore, mira a ottenere il riconoscimento del medesimo diritto per il periodo precedente.
Il Giudice Unico rileva che le infermità sono state riconosciute dipendenti da fatti di servizio con il decreto ministeriale del 2015, emesso in conformità al parere della CMO. La successiva sentenza ha confermato la dipendenza da causa di servizio e ha attribuito la pensione privilegiata di 8ª categoria con decorrenza dal 1.2.2017, individuata nel primo giorno del mese successivo alla domanda di aggravamento.
Il parere reso dalla struttura sanitaria in ottemperanza all’ordinanza istruttoria è giudicato inconferente, perché non corrispondente al petitum del giudizio, e comunque inattendibile, in quanto fondato sul contenuto del decreto ministeriale di non ascrizione, già superato dalla sentenza che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio e la pensione.
Ne consegue che il diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 8ª categoria, già riconosciuto dall’1.2.2017, spetta anche per il periodo anteriore, con decorrenza ancorata all’1.9.2013, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accertamento della dipendenza. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento dei ratei arretrati e, sulle somme, degli interessi legali o della rivalutazione monetaria se più favorevole, secondo i criteri delle Sezioni Riunite. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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