Responsabilità contabile e passaggio di consegne tra agenti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 208 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto non è estinto, ai sensi dell’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., se il deposito del conto non si è perfezionato: il termine quinquennale decorre dal deposito mediante il sistema informativo e non dalla mera sottoscrizione digitale dell’estratto. La mancata sottoscrizione del registro economale da parte dell’agente, quando la prassi dell’amministrazione non la richiede, non integra di per sé causa di improcedibilità. Parimenti, l’assenza di un formale provvedimento di parifica non osta alla procedibilità, essendo adempimento rimesso a organo diverso dall’agente. In difetto di un formale passaggio di consegne, la responsabilità contabile è solidale tra gli agenti, poiché la gestione del subentrante si affianca a quella del precedente senza distinzione storicamente determinabile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per il Veneto è investita del giudizio di conto relativo alla gestione del fondo economale di un ateneo per l’esercizio 2018. Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, rileva la mancanza della sottoscrizione dell’agente contabile e l’assenza del provvedimento di parificazione, quali presupposti di procedibilità, oltre alla mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., e a plurime criticità gestionali: causali generiche, uso dell’anagrafica “Soggetti diversi”, spese non coerenti con i requisiti di urgenza e modico valore, insufficiente tracciabilità.

L’agente contabile eccepisce in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, assumendo il deposito del conto in data anteriore alla relazione di deferimento. Nel merito contesta l’imputabilità delle irregolarità, richiama la prassi dell’ateneo e deduce di aver ricoperto il ruolo solo per parte dell’esercizio, senza alcun formale passaggio di consegne.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi risulta che la resa riferita al conto è stata effettuata tramite SIRECO in data 19 novembre 2019; la diversa data indicata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro, ma non con il perfezionamento del deposito. Il termine dell’art. 150 cod. giust. cont. decorre dunque dal deposito rituale e risulta interrotto dal deposito della relazione di deferimento.

Quanto alla sottoscrizione, il conto — stampa del registro gestionale — risulta firmato dal responsabile del procedimento, mentre l’agente ha sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato. Poiché la prassi dell’amministrazione non prevedeva la sottoscrizione del registro da parte degli economi, la sua omissione non costituisce causa ostativa alla procedibilità.

Analogo ragionamento vale per il provvedimento di parifica: la sua adozione è rimessa a un organo estraneo alla sfera di responsabilità dell’agente. Le risultanze di un decreto dirigenziale relativo a un conto della medesima tipologia e del medesimo esercizio sono rappresentative di una prassi estensibile, per identità di procedura e di responsabile.

Sul difetto di legittimazione, la Corte richiama l’orientamento consolidato: in assenza di un formale passaggio di consegne, si configura una responsabilità contabile solidale tra i due agenti, con commistione dei rapporti e impossibilità di distinguere le gestioni. Nel caso concreto manca alcun documento attestante il passaggio, ma ciò non comporta improcedibilità, avendo l’agente svolto le funzioni per parte del periodo.

Nel merito, il Collegio rileva l’assenza, per il 2018, di una regolamentazione interna formalizzata del fondo economale, la cui disciplina era di fatto affidata a prassi e al gestionale. La gestione si è svolta entro la dotazione e per spese quasi integralmente ammissibili, ad eccezione di un corso di modesto importo. Il conto è pertanto approvato, con discarico dell’agente, fermo restando l’onere dell’amministrazione di adottare un assetto regolamentare conforme ai principi della contabilità pubblica. La Corte respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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