Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Lombardia n. 1181 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia accertato il diritto di un docente alla percezione dell’importo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione che non provveda al pagamento è inottemperante e il giudice amministrativo, accertato il credito non contestato nell’an e nel quantum, ordina il pagamento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, con sentenza n. 208/2024, ha accertato il diritto del ricorrente, docente, a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme liquidate. La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.

Il Ministero non ha dato esecuzione al titolo. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto, senza dedurre alcunché sull’andamento della procedura di pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare la ritualità del ricorso. Con ordinanza n. 452 dell’11 febbraio 2025 il TAR aveva disposto la regolarizzazione della sentenza prodotta e della certificazione di passaggio in giudicato; il ricorrente vi ha provveduto nei termini assegnati. Il titolo risulta così passato in giudicato e notificato ritualmente.

Nel merito, il Tribunale ha osservato che rispetto al titolo è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.

L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura esecutiva. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum. Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto.

Il TAR ha quindi accertato l’inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e inviare poi una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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