Carta docente: l’ottemperanza segue il passaggio in giudicato e il termine dilatorio (TAR Lombardia n. 3861 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato può essere proposta solo dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. Costituisce titolo esecutivo la sentenza munita dell’attestazione di conformità e dell’attestato di passaggio in giudicato. Accertata la sussistenza del giudicato e l’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza ordina l’adempimento nel termine assegnato e nomina fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando, per l’esiguità del debito, essa appaia eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Il Fatto
Una docente, destinataria di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la Carta docente per diversi anni scolastici, deduceva l’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire il provvedimento. La sentenza, passata in giudicato, non era stata spontaneamente ottemperata.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’erogazione dei benefici e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla corresponsione di una penalità di mora per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano. Ha inoltre verificato che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità e del passaggio in giudicato.
Stante l’assenza di prova dell’avvenuta esecuzione da parte dell’amministrazione, il Collegio ha ordinato al Ministero di erogare la somma dovuta nel termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, precisando che la sua attività rientra nei compiti istituzionali e che non gli è dovuto alcun compenso.
Il TAR ha invece rigettato la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, ritenendo che, data l’esiguità del debito, tale misura sarebbe apparsa eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Collegio ha infine condannato l’amministrazione alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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