Decadenza dell’autorizzazione al commercio annullata per difetto istruttorio (TAR Lazio n. 6608 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio del commercio su aree pubbliche non può essere disposta sulla base della mera cancellazione d’ufficio dell’impresa individuale dal registro delle imprese quando tale cancellazione non sia stata comunicata all’interessato e sussistano elementi fattuali, quali la continuità dell’attività e la persistente attivazione della partita IVA, che contraddicono il dato formale dell’inattività. Il provvedimento di decadenza adottato senza approfondire tali circostanze è viziato da difetto istruttorio.
Il Fatto
Il titolare di un’autorizzazione per la vendita di generi alimentari all’interno del mercato rionale “Tuscolano III” di Roma impugnava la determina dirigenziale del 9 ottobre 2025 con cui Roma Capitale aveva disposto la decadenza dell’autorizzazione, a causa della cancellazione d’ufficio dell’impresa individuale dal registro delle imprese della Camera di Commercio di Latina, risalente al 2019.
Il ricorrente sosteneva di aver appreso solo con la comunicazione di avvio del procedimento di essere stato cancellato d’ufficio, di avere continuato a esercitare l’attività e di essersi riattivato per la riapertura della partita IVA prima dell’adozione del provvedimento. Roma Capitale si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo che la controversia presentasse una serie di circostanze non sufficientemente approfondite dall’amministrazione. La cancellazione dal registro delle imprese, disposta d’ufficio nel 2019 per asserita mancata attività, non era mai stata oggetto di comunicazione individuale all’interessato, in violazione dell’obbligo di comunicazione entro otto giorni previsto dall’art. 40, comma 6, del D.L. n. 46/2020.
Il ricorrente aveva prodotto numerosi elementi volti a dimostrare il continuo esercizio dell’attività. Inoltre, la partita IVA era rimasta attiva fino al 9 settembre 2025, essendo stata chiusa d’ufficio solo a quella data dall’Agenzia delle entrate. Tale circostanza è stata definita dal Collegio “del tutto singolare” e dimostrativa dell’anomalia della situazione.
Il provvedimento di decadenza risultava quindi viziato da difetto istruttorio, avendo fatto discendere automaticamente dalla cancellazione la cessazione dell’impresa, senza considerare gli elementi fattuali contrari emersi nel corso dell’istruttoria. In ragione della novità delle questioni prospettate, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.