Ottemperanza alla carta docente e astreinte escluse per crisi di finanza pubblica (TAR Campania n. 428 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza azionata e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non va automaticamente applicata: oltre al limite della manifesta iniquità, la norma richiede l’assenza di altre ragioni ostative. La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono integrare tali ragioni e giustificare il diniego della astreinte, in ragione della specialità, favorevole al debitore pubblico, della disciplina.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.000.
Il ricorrente ha dedotto la notifica del titolo in data 26.04.2024, il decorso del termine di centoventi giorni, il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente inerzia dell’amministrazione. Ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto i presupposti processuali. Dalla documentazione prodotta emerge il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla cancelleria, e l’avvenuta notifica del titolo in data 26.04.2024. Da tale notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nel merito, le statuizioni del titolo non hanno ricevuto esecuzione, perché l’amministrazione non ha provato l’avvenuto riconoscimento del beneficio in favore del ricorrente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Rispettate le formalità procedurali e accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’assegnazione del beneficio per tutti gli anni indicati entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario deve insediarsi su richiesta della parte, corredata dalla dichiarazione di scadenza del termine e di perdurante inottemperanza, e provvedere entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Collegio ha precisato che il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha richiamato la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza Ad. plen. n. 15/2014), che ha riconosciuto l’ammissibilità astratta dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente, ma ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, in considerazione della specialità della posizione del debitore pubblico. Il giudice dell’ottemperanza è titolare di un ampio potere discrezionale nel valutare le esimenti e nel determinare l’ammontare della sanzione. Applicando tale principio, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna al pagamento della penalità di mora. Le spese di lite sono state liquidate a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
Nota della Redazione
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