Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1086 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., non ha contenuto costitutivo del diritto di credito accertato dal titolo, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal giudicato, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, deve essere decorso perché possa avviarsi l’azione esecutiva. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il giudice del lavoro del Tribunale di Milano aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente, la somma di euro 500,00 all’anno per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dall’Ufficio competente, ed è stata notificata all’Amministrazione.

Poiché l’ente debitore non ha soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato, di condannare l’Amministrazione alla somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., di nominare un commissario ad acta e di liquidare le spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Il Tribunale precisa poi la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va dunque accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’ente resistente e assegnandogli un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli oneri connessi. Non sono invece dovute le ulteriori somme richieste ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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