Mancata conclusione del procedimento e danno risarcibile: l’inerzia prodromica alla revoca non lede l’interesse se l’assenso è ancora efficace (TAR Abruzzo n. 31 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria fondata sulla mera mancata conclusione del procedimento di riesame, quando l’atto autorizzatorio sia stato solo sospeso e non ancora revocato, è infondata per assenza del danno, poiché la lesione dell’interesse legittimo si concretizza soltanto con l’adozione dell’atto definitivo di ritiro. L’ordine di sospensione lavori e ripristino dello stato dei luoghi, divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione, costituisce antecedente autonomo e dirimente che rende inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione del successivo provvedimento comunale di annullamento, in quanto la utilitas finale non potrebbe comunque essere conseguita.
Il Fatto
La società ricorrente, ottenuta dal Comune l’autorizzazione alla installazione di un dehors e di tende a sbraccio, vedeva il primo provvedimento sospeso in via cautelare e avviato a riesame, mentre la Soprintendenza dichiarava i lavori illegittimi per assenza della propria autorizzazione. A fronte della mancata conclusione dei procedimenti, la società proponeva domanda risarcitoria, successivamente estesa con motivi aggiunti avverso il provvedimento comunale di annullamento in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, rilevando come la sospensione dell’autorizzazione e il preavviso di diniego costituiscano atti endoprocedimentali che non determinano alcuna lesione attuale e definitiva dell’interesse legittimo, non potendo il danno da ritardo configurarsi in assenza di un provvedimento sfavorevole conclusivo. In ogni caso, la successiva richiesta di nuove autorizzazioni per la medesima area dimostrava l’abbandono dell’interesse alla fruizione del titolo originario.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, essendo stato l’ordine di ripristino della Soprintendenza, divenuto definitivo per mancata impugnazione, idoneo ad inibire in via autonoma la realizzazione dell’intervento, indipendentemente dalle sorti del provvedimento comunale di annullamento. La lesione definitiva dell’interesse del ricorrente derivava, pertanto, da un atto non impugnato, con conseguente carenza di utilità dall’eventuale annullamento del provvedimento comunale.
La peculiarità della vicenda ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.