Canoni demanio idrico e full cost recovery nel riconoscimento tariffario (TAR Lombardia n. 881 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo stralcio dalla componente tariffaria a conguaglio dei canoni di occupazione del demanio idrico, imposti ex novo da legge regionale e contabilizzati nell’esercizio di riferimento, viola il principio del full cost recovery e il metodo tariffario MTI-3. Il riferimento a annualità pregresse contenuto nella legge regionale costituisce mero parametro temporale di calcolo del quantum dovuto, non fonte di costi di competenza di esercizi anteriori. Il criterio del time-lag biennale non può essere applicato a un obbligo di spesa sorto solo con la legge regionale del 2021. La motivazione per relationem è illegittima quando l’atto richiamato esprime una tesi divergente da quella dell’amministrazione che lo utilizza.
Il Fatto
Il gestore del servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale toscano, affidatario del servizio dal 2002, impugna la deliberazione con cui ARERA ha approvato l’aggiornamento tariffario per il biennio 2022-2023. Il provvedimento non riconosce nella componente a conguaglio RcERCa i canoni di occupazione del demanio idrico, per complessivi euro 1.883.165, stralciandoli dai costi rendicontati.
I canoni erano stati determinati con legge regionale n. 50 del 24 dicembre 2021, che ha imposto ai gestori la sottoscrizione di accordi entro il 31 dicembre 2021 e il pagamento di una somma omnicomprensiva per la regolarizzazione delle occupazioni pregresse. L’ente di governo dell’ambito aveva dapprima inserito l’intero importo nella proposta tariffaria; a seguito delle indicazioni istruttorie di ARERA, lo aveva poi stralciato, pur manifestando perplessità. Di qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro regolatorio, richiamando le funzioni di regolazione dei servizi idrici trasferite ad ARERA dal decreto legge n. 201 del 2011 e l’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, che impone la copertura integrale dei costi secondo il principio del recupero dei costi e del “chi inquina paga”. Nel MTI-3, approvato con deliberazione n. 580/2019/R/IDR, le componenti a conguaglio sono disciplinate dall’art. 27, che definisce la RCErca come recupero dello scostamento tra il valore della componente ERCala e quanto effettivamente dovuto nell’anno a-2.
Il Tribunale ritiene erronea la qualificazione operata da ARERA. I costi scorporati non sono canoni riferibili agli anni 2014-2020, ma oneri stabiliti ex lege nel 2021 e correttamente contabilizzati nel bilancio di quell’esercizio. Il riferimento alle annualità pregresse fissato dalla legge regionale è solo il parametro temporale di commisurazione del quantum, mentre l’obbligo di pagamento è sorto con la legge stessa.
Ne consegue che il criterio del time-lag biennale non è applicabile: solo dall’entrata in vigore della legge regionale è divenuto certo l’importo e attuale l’obbligo del gestore. Il Collegio condivide l’interpretazione dell’ente d’ambito sull’inconferenza del precedente di questa Sezione (n. 161/2023), non configurandosi alcun rischio di duplicazione di costi mai contabilizzati in precedenza.
È accolto anche il motivo sulla motivazione per relationem: l’atto istruttorio richiamato evidenzia una divergenza interpretativa rispetto alla tesi di ARERA, che lo ha utilizzato per fondare lo stralcio. Il Collegio respinge inoltre la tesi dell’invarianza del vincolo ai ricavi, poiché i conguagli coprono costi di esercizi passati e il loro taglio ha ridotto i ricavi per competenza del gestore.
Il ricorso è accolto; il provvedimento impugnato e l’atto presupposto sono annullati.
Nota della Redazione
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