Riliquidazione della pensione per gli incrementi del CCNL Comparto Scuola 2016-2018 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 196 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le norme della contrattazione collettiva concernono, di regola, il solo rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio; solo in via eccezionale esse si riflettono sul trattamento pensionistico, quando specifiche clausole contrattuali attribuiscano i miglioramenti anche al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto. In tale ipotesi il pensionato è considerato, per fictio iuris, ancora in servizio ai limitati fini della determinazione della pensione, secondo il criterio della retribuzione percepita l’ultimo giorno di permanenza in servizio di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973. Non esiste nel nostro ordinamento una norma o un principio generale che imponga l’automatica estensione ai pensionati dei benefici conferiti al personale in servizio, in difetto di specifiche clausole contrattuali in tal senso. Sussistendo la clausola di estensione, i benefici economici del contratto collettivo devono essere integralmente riconosciuti e computati nella base pensionabile al momento della riliquidazione del trattamento definitivo.

Il Fatto

La ricorrente, già dirigente scolastico presso il MIUR, è stata collocata in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2017. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione del CCNL del Comparto Scuola, sottoscritto in data 8/7/2019 e relativo al periodo 1.1.2016-31.12.2018, deducendo che il contratto aveva introdotto incrementi degli stipendi tabellari con effetto integrale, ai fini della determinazione della pensione, per il personale cessato dal servizio durante la sua vigenza.

Si sono costituiti l’INPS, che ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati e ha chiesto la manleva dal MIUR, e il Ministero dell’Istruzione, che ha sostenuto di aver già provveduto al ricalcolo. All’udienza la ricorrente ha dichiarato di non aver percepito integralmente gli arretrati, così che la causa è stata decisa nel merito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola generale secondo cui la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio. L’estensione ai pensionati è ammessa solo in via eccezionale, quando il contratto preveda espressamente che i miglioramenti siano attribuiti anche a chi è cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale. Il pensionato viene allora considerato, mediante una fictio iuris, come ancora in servizio, ai limitati fini della determinazione della pensione. Il principio si ricollega al criterio dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che ancora la pensione alla retribuzione effettivamente percepita l’ultimo giorno di servizio, e trova riscontro nelle pronunce della stessa Sezione Campania n. 466/2023 e n. 599/2023, nonché nelle decisioni della Sezione Trento n. 29/2013 e della Sezione Abruzzo n. 109/2022.

Nel caso concreto, la Corte individua la clausola di estensione negli artt. 64 e 65 del CCNL. Il primo incrementa gli stipendi tabellari secondo gli importi e le decorrenze della Tabella A; il secondo, al comma 1, stabilisce che gli incrementi hanno effetto su tutti gli istituti economici che rinviano allo stipendio tabellare e, al comma 2, prevede che nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto le misure e gli incrementi hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi della Tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.

Poiché la ricorrente è cessata dal servizio il 1° settembre 2017, dunque durante la vigenza contrattuale 2016-2018, sussiste il titolo contrattuale all’estensione. Ne consegue che tutti i benefici economici del contratto devono essere integralmente riconosciuti e computati nella base pensionabile al momento della riliquidazione del trattamento definitivo.

Quanto alla pretesa cessazione della materia del contendere, la Corte rileva che la ricorrente vi si è opposta, deducendo che la riliquidazione operata dal Ministero si era arrestata al 2017 e che gli arretrati non erano stati corrisposti. Non essendovi accordo sui pagamenti ricevuti, la controversia va decisa nel merito. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento in applicazione degli incrementi del CCNL Comparto Scuola 2016-2018, oltre eventuali arretrati, dedotto quanto già accreditato sulla rata di aprile 2023.

L’eccezione di prescrizione è respinta, in ragione delle diffide e della messa in mora inviate dalla ricorrente nel 2022 e nel 2023. L’INPS, quale ordinatore secondario di spesa incaricato della messa in pagamento, è manlevato dal MIUR. Le spese sono integralmente compensate, stante la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e il diligente, sia pur parziale, adempimento dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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