Irregolare il conto economale reso con sottoscrizione dell’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 175 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto decorre dal perfezionamento del deposito del conto presso la segreteria della sezione, che si realizza con l’attestazione della resa nel sistema informativo SIRECO e non con la mera sottoscrizione digitale degli allegati. La mancata sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile non integra, di per sé, causa ostativa alla procedibilità del giudizio quando la prassi dell’amministrazione non abbia mai richiesto tale adempimento. Parimenti, l’omessa adozione del provvedimento di parificazione — rimesso a organo diverso dall’agente — non determina l’improcedibilità. Accertata l’irregolarità della gestione, il Collegio non pronuncia condanna, perché le criticità derivano da prassi interne non formalizzate e dall’assenza di un regolamento specifico sul fondo economale.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un’economa dell’Università degli Studi di Padova per l’esercizio 2018, relativo alla gestione del fondo economale di un dipartimento. All’atto della resa risultava depositata la copia digitale non autenticata della nota di trasmissione del registro economale, priva della sottoscrizione dell’agente e firmata digitalmente dal responsabile del procedimento. La relazione di irregolarità rilevava la mancanza della sottoscrizione e del provvedimento di parificazione, quali presupposti di procedibilità, e l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno.
La difesa eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, indicando il deposito del conto al 13.11.2019 e la relazione di deferimento al 19.11.2024. Nel merito contestava l’improcedibilità per la mancata sottoscrizione, imputabile alla procedura adottata dall’Ateneo, e per l’assenza di parifica, adempimento di competenza di altro organo. Chiedeva in subordine il discarico.
La Motivazione della Corte
Sull’eccezione di estinzione, il Collegio ricostruisce il perfezionamento del deposito. Dalla consultazione dei sistemi GIUDICO e SIRECO la resa del conto risulta effettuata dall’Ateneo in data 19 novembre 2019; la diversa data indicata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro, ma non con il momento in cui il deposito si perfeziona. Il D.P.C. n. 126 del 24 maggio 2022, all’art. 10, e le istruzioni operative chiariscono che la procedura si articola in due fasi, con ricevuta di deposito e successiva accettazione. Il termine dell’art. 150, comma 1, c.g.c. decorre dunque dal 19 novembre 2019 ed è stato interrotto dalla relazione depositata il 19 novembre 2024.
Sul primo profilo di improcedibilità, il Collegio osserva che il conto è sottoscritto dal Direttore dell’Area Finanza e non dall’agente, che ha però sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato. La prassi dell’Ateneo non prevedeva la sottoscrizione del registro da parte degli economi. La mancata sottoscrizione non integra, di per sé, causa ostativa alla procedibilità.
Sul secondo profilo, la parificazione è adempimento rimesso a un organo estraneo alla sfera di responsabilità dell’agente. Il decreto dirigenziale acquisito in altro giudizio, pur riferito a un conto diverso, può ritenersi rappresentativo di una prassi estensibile per identità di esercizio, procedura e soggetto responsabile. La dedotta mancanza non determina l’improcedibilità, ferma restando la sua incidenza sulla regolarità della gestione.
Nel merito, il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c.. Il regolamento di Ateneo allora vigente disciplinava la gestione economale in termini essenziali, con un tetto di euro 10.000,00 e possibilità di reintegro, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili né un sistema autorizzativo chiaro. Le uscite complessive ammontano a euro 26.686,16, a fronte di una dotazione iniziale di euro 10.000,00, con superamento del limite mediante reintegri disposti in assenza di deliberazione formale dell’organo competente. Le descrizioni delle spese risultano generiche e il beneficiario spesso indicato con anagrafica generica. Le irregolarità sono ricondotte a prassi interne non formalizzate, all’assenza di un regolamento specifico e a un gestionale non concepito per la rendicontazione giudiziale.
Il Collegio declara pertanto l’irregolarità del conto, senza condanna dell’agente, demandando agli organi dell’Ateneo l’adempimento degli obblighi di legge. Respinta l’istanza di oscuramento dei dati, per difetto di motivi e assenza di dati sensibili.
Nota della Redazione
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