Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 805 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, l’ammissibilità della domanda non richiede l’apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, essendo tale formalità non più necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 agli artt. 475 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, integra la condizione di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e legittima la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione. All’accoglimento consegue la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega e senza corresponsione di compenso ove coincida con un soggetto già incardinato nella struttura debitrice.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 414/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata il 03 dicembre 2024. Con quella pronuncia era stato accertato il loro diritto a conseguire il beneficio della carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per taluni anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione le relative somme.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 17 febbraio 2025, non è stata appellata nei termini ed è passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il Ministero è rimasto inerte. I ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, pur in assenza dell’apposizione della formula esecutiva, ritenuta non più necessaria dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm.
Il Tribunale ha poi accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.
Su tali basi, il Collegio ha ritenuto integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, non essendo contestato che il Ministero non avesse dato ottemperanza alla sentenza azionata.
Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari della direzione competente al pagamento, e con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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