Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 806 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche in assenza di apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, non più richiesta per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 agli art. 475 cod. proc. civ. e art. 115 cod. proc. amm.. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. In caso di persistente inadempimento nomina un commissario ad acta, preferibilmente interno alla stessa struttura debitrice, senza liquidazione di compenso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con funzione sollecitatoria e non meramente punitiva, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e calcolo d’ufficio da parte del commissario.

Il Fatto

La ricorrente ha agito davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione della prima posizione economica per il personale ATA e condannato il Ministero a corrispondere le relative differenze retributive, oltre interessi.

Notificato il titolo all’Amministrazione, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. Il Ministero è rimasto inerte e si è costituito con atto di mero stile. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario in caso di perdurante inadempimento, la fissazione di una penalità di mora e la rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento. La sentenza azionata è passata in giudicato, pur senza l’apposizione della formula esecutiva, divenuta superflua dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, che ha inciso sull’art. 475 cod. proc. civ. e sull’art. 115 cod. proc. amm.

Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure di esecuzione dei provvedimenti comportanti l’obbligo di pagamento di somme. Non è contestato che il Ministero non abbia dato alcuna ottemperanza alla sentenza.

Sono dunque integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è accolto, con condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

In caso di persistente inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente apicale della struttura ministeriale competente o in un soggetto delegato, che darà corso al pagamento anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nell’Amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene giustificata la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Secondo l’orientamento della Sezione, la quantificazione non deve essere immediatamente punitiva, ma bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria, creando certezza sul costo dell’inerzia. La somma è pertanto commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e calcolo d’ufficio da parte del commissario, unitamente al debito principale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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