Nuova istanza di compatibilità paesaggistica rende improcedibile il ricorso (TAR Lombardia n. 804 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta presentazione, nel corso del giudizio, di una nuova istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, d. lgs. n. 42/2004 rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il precedente diniego e la presupposta ordinanza di rimozione e ripristino dei luoghi. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa azionata per fatto dell’amministrazione, con definitiva e stabile acquisizione del bene della vita. La mera pendenza di una nuova istanza, il cui esito resta da definire mediante un nuovo provvedimento conclusivo e i relativi atti consequenziali, esclude la cessazione della materia del contendere e impone la pronuncia di improcedibilità.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Comune ha respinto l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa a una piscina interrata realizzata in assenza di titolo abilitativo, il parere vincolante sfavorevole espresso dalla Soprintendenza e la conseguente ordinanza dirigenziale di rimozione e ripristino dei luoghi.
Nel corso del giudizio le amministrazioni resistenti hanno documentato che la ricorrente ha presentato al Comune una nuova istanza di compatibilità paesaggistica. Il Comune l’ha trasmessa alla Soprintendenza proponendo un provvedimento favorevole, e la Soprintendenza ha dichiarato di avvalersi dell’istituto del silenzio assenso. Su questa base l’Avvocatura ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce con precisione i presupposti della cessazione della materia del contendere, che l’art. 34, comma 5, c.p.a. collega alla pronuncia di merito. Occorrono il pieno soddisfacimento, per fatto dell’amministrazione, della pretesa azionata, della cui fondatezza si riconosce l’esistenza, e il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente.
Il Tribunale rileva che tali condizioni non ricorrono. Non è provato che il bene della vita sia stato definitivamente e stabilmente acquisito: la nuova istanza è ancora in corso di definizione e il suo esito non è certo.
La vicenda processuale non si chiude però con il rigetto della richiesta di cessazione della materia del contendere. La presentazione della nuova domanda produce un effetto diverso, che il Collegio qualifica espressamente: rende improcedibile il ricorso sia avverso il precedente diniego sia in relazione alla presupposta ordinanza di rimozione e ripristino.
La ragione è indicata con chiarezza. All’esito dell’esame della nuova istanza l’amministrazione sarà tenuta ad adottare un nuovo provvedimento conclusivo e i relativi atti consequenziali, che sostituiranno quelli impugnati. La prosecuzione della controversia non recherebbe quindi alcuna ulteriore utilità alla ricorrente, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Il Collegio, in considerazione dell’esito e di una valutazione complessiva della controversia, provvede alla compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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