Potere immanente di verifica del GSE sugli incentivi (TAR Lazio n. 6473 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di verifica e controllo del Gestore dei Servizi Energetici in ordine alla spettanza dei benefici incentivanti per le fonti rinnovabili, di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, ha carattere immanente ed è esercitabile per tutta la durata del rapporto di incentivazione. Tale potere, avendo natura doverosa e vincolata, non è riconducibile al paradigma dell’autotutela di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/1990, né è soggetto al termine di dodici mesi ivi previsto. La concessione di una misura cautelare che sospende gli effetti di un provvedimento di decadenza non incide sull’esito del giudizio di merito, sicché la definitiva declaratoria di decadenza dell’autorizzazione legittima il recupero degli incentivi erogati nel periodo di efficacia della sola tutela interinale.

Il Fatto

Una società agricola, affittuaria di un ramo d’azienda comprensivo di un impianto a biogas, era subentrata nella Convenzione con il GSE percependo gli incentivi per l’energia prodotta. La Regione aveva però disposto la decadenza dell’autorizzazione unica per mancato rinnovo della polizza fideiussoria, decadenza sospesa in via cautelare prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato. All’esito del giudizio di merito, la decadenza era divenuta definitiva.

Il GSE, preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, aveva avviato un procedimento di verifica conclusosi con la revoca della qualifica di impianto a fonti rinnovabili e la richiesta di restituzione degli incentivi erogati nel periodo compreso tra la decadenza e la definizione del giudizio, per un importo progressivamente ricalcolato. La società agricola aveva impugnato i provvedimenti, deducendo la violazione dei presupposti dell’autotutela e la tutela del legittimo affidamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha prescinto dalle eccezioni preliminari, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso che la richiesta restitutoria possa essere condizionata dalle ordinanze cautelari: le misure cautelari sono volte ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso e, pronunciate in sede di sommaria cognitio, non possono influire sull’esito del giudizio di merito, deciso all’esito dell’approfondita disamina delle questioni (citato Cons. Stato, Sez. II, 05/04/2022, n. 2531).

Quanto al secondo e al terzo motivo, il Collegio ha qualificato i provvedimenti impugnati non come esercizio del potere di autotutela ex art. 21 nonies l. n. 241/1990, bensì come espressione del potere di verifica, accertamento e controllo di natura doverosa, volto ad acclarare la permanenza dei presupposti del beneficio (citato Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8442). Il GSE, ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, svolge un’attività di controllo che costituisce fase del procedimento di erogazione degli incentivi e che esclude spazi di discrezionalità.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui il potere di verifica del GSE ha carattere “immanente”, essendo giustificato dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione ed esercitabile per tutta la sua durata, potendo esitare nella rideterminazione dei titoli spettanti (citati TAR Lazio n. 6118/2026 e TAR Lazio n. 6074/2026). Ne consegue l’insussistenza di un legittimo affidamento tutelabile, essendo l’originaria ammissione al beneficio priva di stabilità ove emergano violazioni rilevanti (citato TAR Lazio, III-ter, 20 novembre 2023, n. 17234).

Quanto alla dedotta violazione del termine di dodici mesi, il TAR ha osservato che il provvedimento impugnato non costituisce l’esito del procedimento di autotutela condotto tra il 2018 e il 2019, ma si fonda su un nuovo procedimento, avviato dopo la trasmissione della sentenza d’appello, che prende le mosse dalla definitività della decadenza dell’autorizzazione. Venuto meno uno dei presupposti della qualifica IAFR, il Gestore ha doverosamente adeguato i rapporti con l’operatore non più autorizzato a esercire l’impianto. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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