Assegno vedovile e decorrenza dall’accertamento medico legale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 251 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno vedovile, il riconoscimento del beneficio e la sua decorrenza presuppongono l’accertamento medico legale della inabilità a proficuo lavoro del coniuge superstite, unico componente del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2, comma 8, d.l. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 153/1988. Tale requisito sanitario è autonomo e non può essere equiparato né collegato all’indennità di accompagnamento, che è prestazione economica erogata a domanda e compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ex art. 1, comma 3, legge n. 508/1988. La decorrenza decorre dunque dalla data dell’accertamento medico legale e della domanda amministrativa, senza che rilevi il diverso momento in cui l’indennità di accompagnamento sia stata riconosciuta.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un trattamento ai superstiti da lungo tempo e percettrice dell’indennità di accompagnamento per una grave patologia, ha chiesto all’INPS l’assegno vedovile con decorrenza anteriore rispetto a quella riconosciuta dall’Istituto, ossia dal momento in cui aveva iniziato a percepire l’indennità di accompagnamento.
L’INPS ha liquidato il beneficio facendo decorrere il diritto dalla domanda amministrativa e dal correlato accertamento medico legale, respingendo la richiesta di arretrati. Da qui il ricorso per il riconoscimento della diversa e più risalente decorrenza, con conseguente corresponsione delle somme arretrate.
La Motivazione della Corte
La Corte individua la questione nella decorrenza del beneficio già riconosciuto e posto in pagamento. Il nodo è stabilire se il requisito sanitario richiesto dalla norma integrativa dell’assegno per il nucleo familiare possa ricavarsi dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Il giudice ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2, comma 1, d.l. n. 69/1988 ha introdotto l’assegno per il nucleo familiare in sostituzione dei precedenti assegni familiari. Il comma 8 consente che il nucleo sia composto di una sola persona quando il superstite sia titolare di pensione ai superstiti e si trovi, per infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. Richiamando Cass. n. 7668 del 1996, la Corte conferma che il beneficio spetta anche al coniuge superstite solo, ma esige un previo accertamento medico legale dei requisiti.
La Corte rileva poi il mutamento di competenza sugli accertamenti. In base all’art. 45 d.l. n. 73/2022 e all’art. 2, comma 2, d.m. 31 maggio 2023, per le istanze dal 1° giugno 2023 la competenza sugli accertamenti medico legali dei familiari superstiti è passata all’INPS, prima intestata alle commissioni mediche di verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nel caso concreto il requisito risulta accertato dal Centro Medico Legale della filiale INPS competente con verbale dell’11 marzo 2024, che fissa la decorrenza alla data della domanda amministrativa. Tale verbale non è stato impugnato.
La Corte esclude quindi l’equiparazione invocata dalla ricorrente. L’indennità di accompagnamento, osserva, è prestazione economica erogata a domanda e, per l’art. 1, comma 3, legge n. 508/1988, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. L’accertamento medico legale presuppone invece l’impossibilità di svolgere proficuo lavoro, a prescindere dall’età dell’interessata.
Ne consegue che l’INPS ha correttamente riconosciuto gli arretrati dalla data della domanda e del riconoscimento medico legale, rientrando nel quinquennio. La prescrizione quinquennale richiamata in via subordinata dall’Istituto e nella circolare invocata dalla ricorrente opera, precisa la Corte, solo a limitare il periodo di liquidazione dei ratei, non il diritto, e presuppone una sussistenza pluriennale del requisito, che nella specie difetta. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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