Regolarità del conto del concessionario che ha riversato tardivamente le somme riscosse (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 161 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regolarità del conto giudiziale dell’agente contabile può essere dichiarata, con conseguente discarico, quando l’irregolarità rilevata in sede istruttoria sia stata integrally sanata dalla restituzione della somma contestata prima della decisione. Il pagamento tardivo delle somme non riversate all’ente locale non osta al discarico, purché integrale. Il concessionario della riscossione di entrate degli enti locali è comunque tenuto, a far tempo dal 01.01.2020, alla diretta affluenza alla tesoreria dell’ente di tutte le somme riscosse, ai sensi dell’art. 1, comma 788, della legge n. 160/2019 e dell’art. 226 del R.D. n. 827/1924, con la sola eccezione delle società in house.
Il Fatto
La società, quale concessionaria del servizio di riscossione dei proventi della sosta a pagamento per conto di un Comune, rendeva il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2024. L’esame istruttorio evidenziava una compilazione non corretta della sezione dedicata alle riscossioni, con un importo dichiarato di gran lunga inferiore a quello risultante dal riepilogo trasmesso all’ente e, ancor più, a quello emergente dagli scontrini di svuotamento dei parcometri. L’errata rendicontazione aveva comportato una inesatta quantificazione del canone di concessione, esponendo la società a un debito verso il Comune. Il magistrato istruttore deferiva il conto, chiedendo la declaratoria di irregolarità e la condanna dell’agente contabile al pagamento della somma dovuta, oltre rivalutazione e interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminato il conto, rilevava che la società agente contabile, con memoria depositata prima dell’udienza, aveva sostanzialmente ammesso l’errata quantificazione del canone e dichiarato di aver provveduto, mediante bonifico, all’integrale pagamento. Anche la Procura regionale, nelle proprie conclusioni, aveva chiesto di dichiarare la regolarità del conto con il discarico dell’agente contabile, alla luce dell’intervenuta restituzione. La decisione si fonda quindi sulla valutazione dell’effetto sanante del pagamento eseguito in corso di giudizio.
Secondo la Sezione, l’avvenuta integrale restituzione della somma contestata nella relazione di deferimento costituisce presupposto sufficiente per dichiarare regolare il conto e per ammettere l’agente contabile a discarico. La Corte non si limita a prendere atto del pagamento, ma invita espressamente l’Amministrazione comunale alla stretta osservanza della disciplina sulla diretta affluenza alla tesoreria delle somme riscosse dai concessionari, ribadendo il principio di cui all’art. 1, comma 788, della legge n. 160/2019 e all’art. 226 del R.D. n. 827/1924.
La pronuncia chiarisce che il giudizio di conto, pur essendo volto alla verifica della regolarità della gestione, può concludersi con il discarico quando l’irregolarità formale o sostanziale sia stata rimossa dall’agente contabile, ancorché tardivamente, mediante il pagamento di quanto dovuto all’ente creditore. Resta fermo l’obbligo, di natura strutturale, del riversamento diretto alla tesoreria dell’ente delle somme riscosse, la cui violazione configura un profilo di irregolarità della gestione, sebbene non ostativo al discarico in presenza di successiva integrale riparazione.
Le spese sono state compensate tra le parti, tenuto conto della particolarità della vicenda e dell’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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