Revoca del nulla osta per difetto di capacità economica del datore (TAR Lombardia n. 554 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato automaticamente per decorso dei sessanta giorni ai sensi dell’art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998 è revocato con atto dovuto ove, compiute le verifiche, emerga l’insussistenza originaria dei requisiti, senza che sia necessaria una motivazione rafforzata. Il legittimo affidamento non è configurabile, perché la revoca è imposta dall’art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998. Il difetto della capacità economica del datore di lavoro, desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta precedente, integra la mancanza di un presupposto indispensabile. Non è concedibile il permesso per attesa occupazione in favore dello straniero quando l’ingresso regolare non si perfeziona per mancanza dei requisiti di legge, restando irrilevante l’incolpevolezza del lavoratore.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale attiva nel settore della ristorazione presentava alla Prefettura istanza di nulla osta al lavoro subordinato in favore di un lavoratore straniero. Il nulla osta veniva rilasciato in via automatica per decorso del termine di sessanta giorni.
La Prefettura avviava tre distinti procedimenti di revoca, l’ultimo dei quali per carenza reddituale del datore di lavoro, rilevata dal volume d’affari e dagli acquisti risultanti dal portale fiscale. Il datore presentava osservazioni, deducendo ricavi non annotati nelle scritture contabili e l’adeguamento agli indici di affidabilità. L’Amministrazione revocava il nulla osta. Il ricorso al Tar avverso il provvedimento veniva respinto in sede cautelare per difetto di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi sul difetto di motivazione e sull’eccesso di potere. Il ricorrente ammette che la dichiarazione dei redditi presentata indicava un reddito inferiore alla soglia richiesta dall’art. 9 del d.m. 27.5.2020, richiamato dalle circolari applicative del decreto flussi. La dichiarazione “aggiornata” prodotta in giudizio è priva della ricevuta di presentazione: non risulta provata la sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate, né tale carenza è stata colmata dopo che il Collegio l’aveva rilevata con l’ordinanza cautelare.
Nel merito, l’aggiunta di ulteriori componenti positivi è stata collocata in un rigo del modello dichiarativo diverso da quello prescritto dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, che destinano i ricavi non annotati a un’apposita voce. Gli ISA non sono stati prodotti, restando indimostrato l’adeguamento invocato. Emerge inoltre una discrasia tra l’importo indicato nelle osservazioni procedimentali e quello risultante dalla dichiarazione, ciò che rende non attendibile la prospettazione sui ricavi effettivi.
L’asseverazione del professionista attesta la presenza di un altro dipendente, con conseguente innalzamento della soglia reddituale richiesta. Nemmeno il reddito risultante dalla dichiarazione “aggiornata” sarebbe pertanto sufficiente. La revoca, una volta accertata l’insussistenza dei requisiti, costituisce atto dovuto: la censura di sproporzione e di violazione della buona fede procedimentale è respinta.
Quanto alla domanda subordinata di permesso per attesa occupazione, il ricorrente difetta di interesse, non potendo egli assumere il lavoratore. Nel merito la pretesa è infondata: il rilascio presuppone un titolo di soggiorno da rinnovare, non concedibile quando l’ingresso non si perfeziona per mancanza dei requisiti. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 1099 del 2025 e la sentenza n. 733 del 2025, sottolineando che diversamente si aggirerebbero le quote del decreto flussi.
Il motivo sull’asserito onere motivazionale rafforzato è dichiarato manifestamente infondato: la revoca non richiede motivazione aggravata, ma solo l’indicazione delle ragioni del difetto dei presupposti, esposte nel provvedimento. La censura sulla proporzionalità e sull’affidamento è inammissibile per genericità e comunque infondata, poiché chi ottiene il nulla osta in via automatica non può fare affidamento sulla sua stabilità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.