Motivazione apparente e revoca del nulla osta al lavoro (TAR Lombardia n. 550 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è illegittima quando si fonda su una formula motivazionale standardizzata che, in modo intrinsecamente contraddittorio, non consente di comprendere se l’Amministrazione abbia ritenuto la documentazione integrativa inadeguata oppure non prodotta. Una motivazione siffatta è solo apparente, perché non è sufficiente affermare laconicamente e genericamente l’inadeguatezza delle produzioni, essendo necessario esporre, sia pure sinteticamente, le relative ragioni. Il difetto di motivazione non può essere colmato dalle argomentazioni contenute nella relazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, che costituiscono un’inammissibile integrazione postuma. Accertato il vizio, il giudice annulla il provvedimento e il procedimento retrocede alla fase di valutazione delle osservazioni, incombente che preclude la condanna dell’Amministrazione al rilascio del nulla osta.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto alla Prefettura il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino straniero, ottenendolo nel febbraio 2024 per effetto del meccanismo del silenzio-assenso. Rilevando carenze documentali e l’insufficienza del requisito reddituale, l’Amministrazione ha inoltrato un preavviso di revoca, assegnando dieci giorni per le integrazioni. Il ricorrente ha trasmesso la documentazione richiesta entro il termine.

Con provvedimento del 17 giugno 2024 la Prefettura ha comunque revocato il nulla osta, riportando il contenuto del preavviso e aggiungendo che il dichiarante, entro il termine assegnato, aveva prodotto documentazione inadeguata oppure non aveva fornito osservazioni. Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR, deducendo l’omessa considerazione delle produzioni e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, richiamando le argomentazioni già esposte in precedenti decisioni della stessa Sezione relative ad altri provvedimenti della medesima Prefettura. Il punto decisivo è che la revoca impugnata non considera affatto le produzioni documentali effettuate dal ricorrente nel rispetto del termine assegnato con il preavviso.

Il provvedimento si fonda su una formula standardizzata, secondo cui il dichiarante ha prodotto osservazioni o documentazione inadeguate oppure non ha fornito osservazioni ai fini del riesame. Tale clausola è intrinsecamente contraddittoria, perché non consente di comprendere quale delle due ragioni, tra loro incompatibili, l’Amministrazione abbia inteso porre a fondamento della revoca.

La formula costituisce, inoltre, una motivazione solo apparente e, a ben vedere, inesistente. Non basta affermare laconicamente che le osservazioni o la documentazione sono inadeguate: occorre esporre, seppure sinteticamente, le ragioni di tale inadeguatezza. La motivazione è il cuore del provvedimento amministrativo, perché consente al privato di comprendere il percorso logico seguito e al giudice di vagliare la legittimità dell’esercizio del potere, assolvendo al ruolo di baluardo del principio di legalità sostanziale.

Il deficit non può essere colmato dalle argomentazioni contenute nella relazione depositata in atti dall’Amministrazione. Si tratta di un’integrazione postuma della motivazione, realizzata non mediante un provvedimento amministrativo ma a mezzo scritti difensivi, che conferma anzi la carenza motivazionale.

La revoca va dunque annullata, con conseguente reviviscenza del nulla osta e arretramento del procedimento alla fase di valutazione delle osservazioni e della documentazione presentate dopo il preavviso. Questo incombente istruttorio, stante il disposto dell’art. 31, comma 3 c.p.a., preclude la richiesta condanna giudiziale dell’Amministrazione al rilascio del nulla osta. La Prefettura dovrà concludere il procedimento con un nuovo provvedimento, congruamente motivato, di conferma o di nuova revoca, indicando in quest’ultimo caso specificamente le ragioni della carenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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