Diffida ex art. 29 decies illegittima se colpisce attività autorizzata dall’AIA (TAR Lombardia n. 508 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’autorizzazione integrata ambientale che facoltizza espressamente l’operatore al riutilizzo di una determinata sostanza nel processo produttivo, è illegittima, per eccesso di potere e violazione dell’art. 29 decies, comma 9, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, la diffida con cui l’amministrazione contesti all’operatore di avere svolto un’attività che essa stessa ha previamente assentito. La diffida che sanziona “l’inosservanza delle prescrizioni autorizzate” non può colpire l’esercizio di un’attività conforme a quella autorizzata. L’eventuale natura di rifiuto pericoloso dei materiali impiegati, non indagata né qualificata nel titolo abilitativo, configura al più un vizio dell’autorizzazione, emendabile in sede di riesame o modifica, ma non è opponibile all’operatore. Le prescrizioni dell’AIA che disciplinano le caratteristiche dei rifiuti destinati al recupero R3 si applicano ai soli rifiuti “in ingresso” nello stabilimento e non alle sostanze generate nel corso del processo produttivo.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce due stabilimenti industriali in provincia di Mantova, nei quali produce pannelli truciolari e genera energia termica mediante combustione di scarti di legno. Le attività sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale, rinnovata dalla Provincia nel 2013 con distinti provvedimenti per ciascun sito.
Nel processo produttivo la società impiega un sistema di abbattimento delle emissioni — un precipitatore elettrostatico a umido — i cui fanghi e polveri residui vengono reimmessi nel ciclo di produzione del pannello. A seguito di un controllo straordinario, l’ARPA ha qualificato quei materiali come rifiuti speciali pericolosi con codice EER 10.01.18*, caratteristiche HP10 e HP14, non ricompresi tra le tipologie ammesse al recupero secondo l’autorizzazione vigente. La Provincia ha quindi emesso due diffide ex art. 29 decies, comma 9, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, vietando l’utilizzo dei fanghi nel ciclo produttivo e imponendo prescrizioni conseguenti. La società ha impugnato i provvedimenti, ottenendo dapprima la sospensione in via cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale riunisce i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, espungendo dal fascicolo le memorie di replica depositate oltre il termine. Nel merito, ritiene fondato e assorbente il primo motivo: l’autorizzazione integrata ambientale in essere al momento della diffida abilita espressamente il reimpiego dei fanghi dell’elettrofiltro nel processo di produzione del pannello truciolare.
Il Collegio valorizza le previsioni dei provvedimenti autorizzativi, che descrivono i sistemi di abbattimento e prevedono il riutilizzo di polveri, fanghi e rifili “nell’ottica del risparmio delle materie prime”. Ne rileva la portata ampia: in nessuna parte dell’atto i fanghi vengono qualificati come rifiuti, né si subordina il riutilizzo al possesso di caratteristiche di non pericolosità. La sezione dedicata alla produzione di rifiuti elenca i materiali generati dallo stabilimento, con relativo codice CER, senza menzionare i fanghi da abbattimento dei fumi.
La stessa relazione ispettiva dell’ARPA attesta che i fanghi erano stati autorizzati al reimpiego in sito, evidenziando però che l’autorizzazione non aveva considerato la nozione di rifiuto e di rifiuto pericoloso né la disposizione sui rifiuti derivanti da abbattimento di fumi. Da qui la conclusione del Tribunale: anche ammesso che i fanghi siano rifiuti pericolosi, ciò configurerebbe al più un vizio dell’autorizzazione, emendabile in sede di riesame o modifica, ma non opponibile all’operatore, che non può essere sanzionato per avere esercitato un’attività assentita.
Sul punto il Collegio osserva che gli stessi provvedimenti impugnati danno atto della necessità di ridefinire natura, classificazione e gestione dei rifiuti da abbattimento nell’ambito del procedimento di revisione dell’AIA, confermando che la questione non era stata indagata in sede autorizzativa. Irrilevanti restano le dichiarazioni della società, successive al rilascio dell’AIA, con cui essa aveva qualificato i fanghi come rifiuti pericolosi: esse non incidono sul contenuto del titolo, al quale solo occorre riferirsi.
Il Tribunale esclude altresì la violazione delle prescrizioni della sezione E.5.4, poiché le stesse si applicano ai soli rifiuti — non qualificati tali nell’AIA — e disciplinano le caratteristiche dei rifiuti “in ingresso” nello stabilimento, come confermano i riferimenti alla provenienza dall’industria edile, dalla raccolta differenziata e da attività produttive esterne. Non risultano pertanto applicabili a sostanze, come i fanghi PEU, generate nel corso del processo. Il ricorso è accolto, con annullamento integrale di un provvedimento e parziale dell’altro, nei limiti della domanda; le spese sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.