Permesso per attesa occupazione e requisito reddituale tra disoccupazione transitoria e integrazione (Cons. Stato n. 134 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è funzionale a conservare un titolo di soggiorno nelle more del reperimento di una nuova occupazione, purché sussistano ragionevoli possibilità di disporre, nel prossimo futuro, di una fonte di reddito idonea a integrare il requisito reddituale di cui all’art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998. La condizione di indisponibilità reddituale deve conservare carattere transitorio e riflettere la ragionevole presunzione di un superamento entro un arco temporale determinato o determinabile. Il ritardo dell’amministrazione nel definire l’istanza non può essere invocato per contestare il diniego quando la carenza di attività lavorativa sia anteriore alla presentazione della domanda e non risulti un’effettiva attivazione nella ricerca di occupazione. Il diniego che escluda altri titoli di soggiorno in modo motivato, con riferimento all’assenza di legami familiari rilevanti ex art. 29 T.U.I., resiste alle censure di difetto di motivazione. Resta salva la facoltà di richiedere ex novo un diverso titolo che legittimi la presenza sul territorio.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione alla Questura di Milano. L’istanza risaliva al 2 luglio 2020, mentre il diniego veniva adottato il 19 agosto 2022 e notificato il 2 luglio 2023. Nel corso del giudizio di primo grado l’amministrazione, in sede di riesame su ordine del TAR, adottava un nuovo provvedimento confermativo del rigetto.

Il TAR Lombardia, con sentenza breve, dichiarava inammissibile per difetto di notifica il ricorso introduttivo e respingeva i motivi aggiunti avverso il provvedimento di riesame. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, melius re perpensa rispetto alla precedente ordinanza di sospensione cautelare, ritiene non meritevole di accoglimento l’appello. La prima censura sostiene che il ritardo dell’amministrazione avrebbe prolungato la disoccupazione oltre il limite ragionevole, creando le condizioni del rigetto.

L’argomento è respinto. Il ritardo riguarda un periodo successivo alla presentazione dell’istanza, mentre la motivazione del diniego si fonda sull’assenza di attività lavorativa negli anni 2018 e 2019, periodo considerato in sede di esame della domanda. Inoltre, durante l’attesa nulla impediva al ricorrente di attivarsi nella ricerca di lavoro.

Richiamando la propria sentenza n. 7313/2025, il Consiglio di Stato ribadisce che il permesso per attesa occupazione tutela l’interesse dello straniero a conservare un titolo legittimo nelle more del reperimento di nuova occupazione, ma richiede ragionevoli possibilità di reddito futuro. Le circostanze peculiari devono rispecchiare il carattere transitorio della condizione, senza snaturare la finalità tipica del titolo. Nel caso concreto si riscontra una prolungata assenza di attività lavorativa sia anteriore sia successiva alla domanda.

Il secondo motivo, relativo alla mancata valutazione della presenza in Italia dal 2007, è infondato: l’integrazione non supplisce al presupposto dell’essersi attivato per cercare lavoro. La Questura ha escluso la rilevanza dei legami familiari vantati, non riconducibili ai familiari per ricongiungimento o coesione familiare ex art. 29 T.U.I.. Né può accogliersi la censura sulla mancata pronuncia in tema di protezione speciale, poiché la relativa istanza non è mai stata presentata.

Il terzo motivo contesta il preteso eccesso di potere per carente istruttoria: in sede di riesame l’amministrazione ha compiutamente vagliato ogni aspetto rilevante, anche nei margini indicati dal TAR. Il Collegio osserva infine che il ricorrente non presenta profili di pericolosità sociale ed è inserito sul territorio, circostanza che può fondare il rilascio di un titolo diverso e ulteriormente richiedibile. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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