Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 16820 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte ricorrente per essere stato adottato dall’amministrazione il provvedimento atteso, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria prescinde dall’esame del merito dei motivi di gravame, divenuti inidonei a produrre una utilità giuridica per il ricorrente. La sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile anche su dichiarazione della parte e integra una ipotesi di cessazione della materia del contendere sul piano processuale. In presenza di tale esito il giudice può disporre la compensazione delle spese tra le parti.
Il Fatto
Le società ricorrenti, centri accreditati presso il Servizio sanitario regionale, avevano presentato alla Regione Lazio una proposta di riassetto delle proprie strutture ospedaliere. L’iniziativa si inseriva nella fase emergenziale da Covid-19, con la temporanea conversione di una struttura in Covid-Hospital e con un progetto articolato in tre fasi, comprensivo dell’attivazione di 80 posti letto di RSA.
Con nota del 25 novembre 2020 la Regione accoglieva la proposta mediante un accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990. Successivamente, con deliberazione di Giunta regionale n. 624 del 5 ottobre 2021, l’amministrazione avviava il percorso di riorganizzazione delle strutture residenziali, prevedendo 1000 nuovi posti a gestione pubblica. Le società ritenevano che tale atto equivalesse a revoca o superamento dell’accordo e impugnavano la delibera, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio la Regione adottava la delibera di G.R. n. 106 del 29 dicembre 2025, di autorizzazione e accreditamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con atto depositato il 04.09.2026, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. La ragione dichiarata è l’adozione, da parte della Regione, dell’atteso provvedimento di autorizzazione e accreditamento.
Il Tribunale non procede quindi all’esame dei motivi di gravame. La questione giuridica si esaurisce sul piano processuale: la sopravvenuta acquisizione del provvedimento richiesto priva le ricorrenti dell’interesse a una pronuncia di annullamento, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione si fonda sugli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., richiamati espressamente in epigrafe. La declaratoria non investe il merito della legittimità degli atti impugnati né la domanda risarcitoria, che resta assorbita dall’esito processuale.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione tra le parti, in considerazione della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio.
Nota della Redazione
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