Convenzione per collettamento e depurazione: giurisdizione al TSAP (TAR Lombardia n. 301 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto gli atti del procedimento di realizzazione di un nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, allorché tali atti incidano in maniera immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche. Il discrimine del riparto non risiede nella natura soggettiva dell’autorità emanante, né nella forma dell’accordo tra amministrazioni o tra amministrazione e privato, ma nell’incidenza diretta del provvedimento sul governo delle acque pubbliche. Rientrano in tale giurisdizione i provvedimenti che concorrono a stabilire o modificare la localizzazione delle opere idrauliche o che interferiscono sul regime idrico, compresi quelli che prevedono il recapito finale delle acque depurate in un diverso bacino demaniale. Le valutazioni di carattere urbanistico o ambientale assumono rilievo meramente strumentale e non valgono a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

Il giudizio riguarda la Convenzione del 14 gennaio 2022 sottoscritta dal Prefetto di Brescia, dall’Ufficio d’Ambito della medesima Provincia e dalla società gestrice del servizio idrico integrato, per la progettazione definitiva e l’esecuzione delle nuove opere di collettamento e depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda. Il ricorrente ne chiedeva l’annullamento, deducendo l’illegittimità derivata dagli atti pregressi, lo sviamento di potere per la veste con cui il Prefetto aveva sottoscritto l’atto, i vizi di motivazione e di rappresentanza degli enti firmatari, la violazione della disciplina degli accordi tra amministrazioni e l’illegittimità della condizione risolutiva espressa.

Le amministrazioni resistenti eccepivano, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, oltre all’inammissibilità e all’improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha chiamato le parti a discutere i profili pregiudiziali, trattenendo la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata e assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione, che rende superfluo ogni esame dell’istanza di rinvio e delle ulteriori questioni. Il percorso argomentativo muove dall’art. 143, primo comma, lett. a), r.d. n. 1775 del 1993, che devolve al giudice speciale ogni controversia su atti amministrativi in materia di acque pubbliche, anche se non provenienti da autorità istituzionalmente preposte a tale cura, purché idonei a incidere in modo immediato e diretto sul regime delle acque o sulla consistenza dei beni demaniali.

La giurisprudenza richiamata distingue i provvedimenti che interferiscono con le determinazioni relative all’uso delle acque da quelli che si limitano a incidervi in via occasionale. Il discrimine, si afferma, va individuato nell’incidenza diretta del provvedimento sul governo delle acque pubbliche. Gli atti impugnati, in questa prospettiva, concorrono a stabilire o modificare la localizzazione delle opere idrauliche e interferiscono sul regime idrico.

Nel caso concreto, il progetto sostituisce integralmente il sistema esistente: non una diversa collocazione dell’impianto di depurazione, ma un tracciato del collettamento del tutto avulso dal precedente, sviluppato in territorio bresciano e non più sul fondale del Lago, con recapito finale delle acque depurate nel Fiume Chiese invece che nel Lago di Garda. Le acque reflue trattate sono qualificate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, essendo la depurazione parte del servizio idrico integrato disciplinato dalla legge n. 36/1994.

Il Collegio attribuisce rilievo allo scopo più che ai mezzi: il potere esercitato ha per oggetto quella particolare forma di regimazione delle acque che consiste nel convogliamento e nella depurazione. Le ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative restano sullo sfondo e non distolgono la giurisdizione dal giudice naturale specializzato.

Né vale l’obiezione della parte ricorrente secondo cui la controversia, attenendo alla formazione e all’esecuzione di un accordo tra amministrazioni, apparterrebbe al giudice amministrativo. L’intervento di una convenzione tra amministrazioni o tra amministrazione e privato non fa venir meno la devoluzione allo speciale giudice quando l’atto incida immediatamente sull’uso delle acque pubbliche. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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