Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato con commissario ad acta (TAR Veneto n. 228 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto dei docenti precari all’assegnazione della Carta elettronica e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata in presenza di altre ragioni ostative, autonome rispetto alla manifesta iniquità, riconducibili alla crisi della finanza pubblica e alla complessità del procedimento di attivazione del dispositivo digitale.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti che avevano prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, con sentenza n. 301/2025 pubblicata il 16 aprile 2025, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme riconosciute per ciascuna annualità di servizio.

Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione il 22 aprile 2025 e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’attivazione delle rispettive Carte con l’accredito delle somme, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione esperita, che rientra nel perimetro dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., disposizione che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Il giudice verifica i presupposti processuali dell’ottemperanza. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, e la sentenza è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale dichiara l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, attivando a favore di ciascuna ricorrente la rispettiva Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando esclusa la rilevanza dell’esaurimento dei fondi o della mancanza di disponibilità di cassa.

È invece respinta la domanda di penalità di mora. Il Collegio richiama la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Su questa base il Tribunale ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna, tenuto conto della complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge strutture centralizzate e la mole eccezionale del contenzioso seriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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