Termine per ottemperanza e nomina commissario ad acta su Carta docente (TAR Lombardia n. 267 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’Amministrazione è rimasta inerte. Il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’inadempimento e condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, fissando un termine e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. Ove le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già incardinato nella struttura dell’ente debitore, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il loro diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici indicati e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione nei limiti della prescrizione quinquennale.
La sentenza, notificata in forma esecutiva e non appellata, è passata in giudicato. Il Ministero, pur avendo provveduto al pagamento delle sole spese legali, è rimasto inerte sul resto, nonostante il decorso del termine dilatorio. Di qui la domanda di condanna all’ottemperanza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo giudiziale è definitivo, come attestato dalla cancelleria, e risulta integrato il requisito del passaggio in giudicato richiesto dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm..
Quanto al profilo temporale, il collegio verifica il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure di esecuzione dei provvedimenti comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.
Soddisfatte le condizioni di legge, il Tribunale rileva che non è contestato l’attuale inadempimento del Ministero, il quale si è limitato a corrispondere le spese legali. Il ricorso è dunque accolto, con condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione.
Per il caso di persistente inerzia, il collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali a dirigenti e funzionari della Direzione competente al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente. Al Commissario è assegnato il medesimo termine, con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio.
Il Tribunale precisa infine che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si procede alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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