Carta del docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 170 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la perdurante inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, è legittima la nomina del commissario ad acta, che agisce quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e funzionalizzato alla sola attuazione della pronuncia. Il commissario può adottare atti di natura e contenuto più vari, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere il beneficiario tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus della carta elettronica del docente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Parte ricorrente propone ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto alla carta elettronica del docente per più annualità e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione, per complessivi euro 1.531,60. Il Ministero si costituisce in giudizio senza svolgere difese.
Il titolo esecutivo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice di merito, ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo. La questione arriva al giudice amministrativo per accertare se l’inottemperanza dell’amministrazione perduri e per adottare i provvedimenti conseguenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in primo luogo che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria depositata in giudizio: ricorre dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a. Il ricorso proposto dall’interessata risulta pertanto ammissibile sotto il profilo della definitività del titolo.
È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice ricostruisce analiticamente i due momenti rilevanti, osservando che prima di tale termine il creditore non può procedere a esecuzione forzata né alla notifica dell’atto di precetto.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, il che conferma che la sua inottemperanza perdura. Il Collegio dà continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze.
Il Ministero è quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega.
Il giudice chiarisce la natura dell’incarico: il commissario agisce su semplice richiesta della parte interessata non già quale dirigente dell’amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e non funzionalizzato alla cura dell’interesse pubblico, bensì alla sola attuazione della pronuncia, anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati. Il Collegio richiama in proposito C.d.S., a.p., n. 8 del 2021, secondo cui il commissario può essere chiamato ad adottare atti di natura giuridica e contenuto più vari, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo del ricorrente tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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