Revoca licenza NCC legittima per violazione del vincolo di territorialità (TAR Marche n. 166 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di noleggio con conducente è legittima quando l’istruttoria comunale dimostri la violazione del vincolo di territorialità, inteso come necessario collegamento funzionale dell’attività con la comunità del Comune che ha rilasciato il titolo. Il rientro in rimessa tra un servizio e l’altro non è imposto “ogni volta”, ma non può essere del tutto omesso. La revoca per violazione del vincolo territoriale ha natura sanzionatoria e non costituisce esercizio del potere di autotutela, con la conseguenza che non si applica il termine dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’obbligo di disporre di una sede o rimessa nel territorio comunale è previsto ratione temporis e non pone questioni di successione di leggi nel tempo.
Il Fatto
Il Comune di Sassoferrato ha revocato la licenza NCC n. 8 del 18 dicembre 2008, intestata a un privato e conferita nella disponibilità di una società di cui egli è socio e legale rappresentante. A monte, segnalazioni dell’ANAR e controlli della Polizia Locale avevano rilevato che il veicolo non era mai stato visto circolare nel territorio comunale né uscire o rientrare nell’autorimessa indicata, corrispondente a un terreno incolto.
Il provvedimento contestava la violazione degli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992. I ricorrenti impugnavano la revoca e gli atti presupposti davanti al TAR Marche, deducendo l’insussistenza di un obbligo di rientro in rimessa e di un vincolo territoriale, l’insufficienza dell’istruttoria, la violazione dell’art. 21-nonies e la sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi espressi dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4795 del 2023, che a sua volta riprende la Corte costituzionale n. 56 del 2020. Il servizio NCC conserva una dimensione locale, anche di livello provinciale. Le rigidità del passato sono state attenuate: non è necessario il rientro in rimessa tra un viaggio e l’altro contigui nel tempo, e possono essere elette altre rimesse in ambito provinciale. Ciò non elimina però il vincolo territoriale con la collettività del Comune autorizzante, che resta requisito funzionale del servizio.
Ne consegue che l’obbligo di disporre di una sede o rimessa nel territorio comunale risponde all’esigenza di preservare la dimensione locale di un servizio complementare e integrativo rispetto al trasporto pubblico di linea. Le censure di incostituzionalità e di contrasto con il TFUE sono superate, essendosi già pronunciata la Consulta e la giurisprudenza amministrativa.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale ritiene la revoca correttamente adottata. L’istruttoria ha raccolto elementi indiziari univoci: il veicolo mai visto nel territorio comunale, l’inidoneità del luogo indicato come rimessa, il sostanziale svolgimento dell’attività fuori zona. I ricorrenti non hanno offerto prova contraria: i pochi fogli di servizio versati in giudizio attestano quattro sole corse in un quadrimestre, tutte con partenza da Roma, privi di fatture e ricevute.
Quanto alla qualificazione dell’atto, la revoca non è espressione del potere di autotutela ma è revoca sanzionatoria. Non si applica quindi la disciplina dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e sono inconferenti le censure sul termine. Infine, il motivo sull’asserita irretroattività è infondato: l’obbligo di rimessa nel territorio comunale discende dall’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992, vigente ratione temporis, e non pone un problema di successione di leggi nel tempo.
Il ricorso è respinto con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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