Scorrimento delle graduatorie del concorso RIPAM: giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato n. 314 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui i candidati idonei in una graduatoria concorsuale contestano gli errori di calcolo commessi dall’amministrazione nell’esecuzione degli scorrimenti già deliberati appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. In tale ipotesi non viene in rilievo l’illegittimità di atti di macro-organizzazione, né l’esercizio di un potere autoritativo o di un margine di discrezionalità, ma solo l’accertamento di un’attività vincolata di applicazione della graduatoria. La domanda che investe il diritto all’assunzione e una fase successiva alla conclusione del concorso, i cui esiti non siano contestati, sfugge quindi alla giurisdizione amministrativa. La declaratoria di difetto di giurisdizione preclude al giudice d’appello l’esame di ogni ulteriore questione di merito.
Il Fatto
Alcuni candidati risultati idonei in un concorso pubblico bandito per il reclutamento di oltre duemila unità di personale non dirigenziale impugnavano davanti al TAR Lazio gli avvisi di scorrimento delle graduatorie relativi a due profili professionali, unitamente agli allegati e all’elenco aggiornato delle sedi. I ricorrenti deducevano eccesso di potere, errore di calcolo, difetto di motivazione, violazione delle garanzie procedimentali e dei principi di trasparenza e buon andamento.
Il TAR, con sentenza n. 2101 del 2025, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo la materia devoluta al giudice ordinario perché attinente al diritto all’assunzione e a una fase successiva alla conclusione del concorso. Gli originari ricorrenti proponevano appello, riproponendo in via subordinata le censure di merito non esaminate in primo grado. Uno degli appellanti, nelle more, rinunciava all’impugnazione avendo sottoscritto un contratto con l’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto una questione preliminare: la rinuncia all’appello di uno dei ricorrenti, non notificata alle altre parti, determina comunque una parziale improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, avendo questi comunicato in modo chiaro il venir meno di ogni interesse alla definizione nel merito.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il petitum e la causa petendi. Gli appellanti sostenevano di non aver invocato un diritto all’assunzione in forma diretta, bensì di aver censurato il modus operandi amministrativo nella gestione delle procedure, riconducibile a scelte discrezionali e ad atti di macro-organizzazione.
La Sezione respinge questa lettura. Gli errori denunciati riguardano, in concreto, la circostanza che gli scorrimenti deliberati non avrebbero coinvolto il corretto numero di posizioni in graduatoria, ma un numero inferiore di concorrenti idonei. Si tratta, dunque, di pretesi errori di calcolo compiuti nell’esecuzione di scorrimenti comunque già decisi, senza alcun margine di discrezionalità né esercizio di potere autoritativo.
Il Collegio distingue la fattispecie da quella esaminata nella Cons. Stato, Sez. IV, n. 390/2025, richiamata dagli appellanti. In quel caso la controversia verteva sull’illegittimità di un vero atto di macro-organizzazione, ossia la determinazione di ampliare successivamente le destinazioni di servizio, con conseguente compressione della posizione del candidato vincitore. Qui, invece, l’oggetto del giudizio si esaurisce nell’accertamento dell’attività applicativa della graduatoria.
Da ciò deriva la conferma della spettanza della controversia al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e della declaratoria di difetto di giurisdizione adottata dal TAR. Tale pronuncia, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3418 del 2017), preclude l’esame in appello di qualunque altra questione diversa da quella di giurisdizione. L’appello è pertanto in parte improcedibile e per il resto respinto, con compensazione delle spese del grado per la natura e l’esito complessivo del giudizio.
Nota della Redazione
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