Criterio premiale quantitativo e interpolazione lineare nella gara d’appalto (TAR Lombardia n. 1153 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, il criterio premiale dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualificato come quantitativo e riferito a un’unità di misura dell’offerta migliorativa non configura una soglia fissa di attribuzione del punteggio. Il punteggio massimo indicato nella lex specialis non corrisponde a un tetto invalicabile dell’offerta, ma a un valore da graduare mediante il metodo dell’interpolazione lineare rispetto all’offerta dal valore numerico più alto. Ne consegue che l’offerta inferiore ottiene un punteggio ridotto in proporzione diretta, con esclusione di ogni violazione dei principi di trasparenza e di par condicio competitorum.

Il Fatto

Una centrale unica di committenza ha indetto una procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei servizi cimiteriali di un ente locale per il biennio 2025-2027, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con punteggio ripartito tra offerta tecnica e offerta economica.

All’esito della gara la commissione ha collocato al primo posto la società poi aggiudicataria. La società seconda classificata, dopo avere avuto accesso agli atti, ha sostenuto che il sub-criterio premiale relativo al miglioramento del servizio fosse stato applicato in modo erroneo a proprio danno e a vantaggio della prima graduata. Ha quindi dapprima presentato istanza di revisione in autotutela e poi impugnato gli atti di gara, chiedendo la dichiarazione di inefficacia del contratto, la reintegrazione in forma specifica o, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum si incentra sull’interpretazione del sub-criterio che riconosce un punteggio massimo per l’impiego aggiuntivo di un’ora lavoro/giorno di un operatore al fine di garantire il prolungamento del servizio di custodia, con riduzione in proporzione diretta rispetto alle ore proposte.

La ricorrente sosteneva che il punteggio massimo dovesse essere riconosciuto a fronte dell’offerta di almeno un’ora aggiuntiva, configurandosi come tetto invalicabile, con riduzione proporzionale solo per le prestazioni inferiori all’ora. Il Collegio respinge tale lettura, fondandosi sull’interpretazione sistematica e teleologica della clausola.

La lettera d’invito, osserva il giudice, distingue i punteggi discrezionali, i punteggi quantitativi e i punteggi tabellari. Il sub-criterio contestato è espressamente ascritto al genus quantitativo, suscettibile di graduazione in relazione al valore numerico dell’offerta. La riduzione “in proporzione diretta rispetto alle ore proposte” conferma che l’attribuzione concreta del massimo dipende dall’entità delle offerte migliorative e che, prendendo come riferimento l’offerta più generosa, i punti delle altre vengono ridotti secondo il metodo dell’interpolazione lineare.

Il riferimento a un’ora lavoro/giorno, precisa il Collegio, indica l’unità di misura dell’offerta migliorativa e non la sua soglia massima di rilievo premiale. Laddove l’amministrazione avesse voluto fissare un tetto, lo avrebbe previsto espressamente, qualificando il criterio come tabellare. Nel caso concreto l’aggiudicataria ha offerto tre ore aggiuntive, ottenendo il massimo; all’offerta di un’ora è stato attribuito un terzo del punteggio. Tale esito, osserva il giudice, è coerente con lo scopo del criterio, volto a premiare le offerte più satisfattive delle esigenze dell’amministrazione.

Né rileva la circostanza che la comunicazione di avvio del riesame in autotutela contenesse un riferimento all’erronea attribuzione dei punteggi: ciò che conta è la determinazione assunta dalla commissione giudicatrice, competente all’attribuzione dei punteggi previa interpretazione della legge di gara. Quanto ai motivi subordinati, il Collegio esclude la violazione della trasparenza e della par condicio, rilevando che la clausola era di immediata intellegibilità e che, a fronte di un dubbio, la ricorrente avrebbe potuto chiedere chiarimenti alla stazione appaltante. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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