Concessioni balneari, proroghe disapplicabili e dovere di gara del Comune (TAR Lazio n. 775 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni nazionali che introducono o reiterano le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono disapplicabili, perché contrastanti con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 del T.F.U.E., anche quando intervengano nelle more del giudizio. Il Comune non può respingere l’istanza di rinnovo sul solo rilievo dell’assenza dei decreti legislativi attuativi della delega di riordino: la scadenza della concessione impone all’ente concedente di attivare la procedura selettiva, sulla base dei criteri ricavabili dal diritto europeo e dai principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 17/2021. L’illegittimità delle proroghe oltre il 31 dicembre 2023 comporta che il concessionario resti privo di valido titolo, con conseguente obbligo di sgombero dell’area.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata da un Comune costiero nel luglio 2014, per un’area di oltre seimila metri quadrati destinata a stabilimento balneare, con scadenza prorogata per legge al 31 dicembre 2024. La società ha chiesto il rinnovo per sei anni.

L’Amministrazione ha respinto l’istanza con una nota del febbraio 2024, preceduta da preavviso di rigetto. Il diniego si fonda su due rilievi: la proroga legislativa consente l’esercizio dell’attività fino al 31 dicembre 2024, e le procedure di evidenza pubblica non possono essere avviate prima dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di riorganizzazione della materia. La società ha impugnato la nota davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio esclude il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso. La proroga ulteriore al 31 dicembre 2027, introdotta nelle more del giudizio, non elide l’interesse della società a ottenere un rinnovo ordinario all’esito di una procedura selettiva rispettosa della direttiva 2006/123/CE.

Nel merito, il Tribunale aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato sulla disapplicazione delle proroghe. Richiamando Cons. St., VII, n. 4480/2024, i giudici ribadiscono che tutte le disposizioni che introducono proroghe per finalità turistico-ricreative violano sistematicamente il diritto dell’Unione. Il percorso tracciato dall’Adunanza Plenaria n. 17/2021 e dalla n. 18/2021 stabilisce che, oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni cessano di produrre effetti anche in assenza di disciplina legislativa e nonostante qualsiasi ulteriore proroga. A questo principio non sottostà l’art. 3 della legge n. 118/2022, in nessuna delle sue formulazioni.

Il provvedimento è quindi illegittimo sotto due profili: per aver richiamato la proroga al 31 dicembre 2024 e per aver negato il rinnovo in attesa dei decreti attuativi. Le concessioni sono scadute per effetto della disapplicazione; ciò nonostante, il Comune aveva la possibilità di attivare una procedura selettiva fondata sui criteri già ricavabili dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dai principi dell’Adunanza Plenaria.

Il Collegio precisa i passaggi a carico dell’ente. Ricevuta la richiesta di rinnovo di una concessione scaduta, il Comune deve anzitutto verificare il rispetto della quota minima del 50% da riservare alla pubblica fruizione, ai sensi dell’art. 7, comma 5, legge regionale Lazio n. 8/2015. Anche quando la quota sia rispettata, resta una valutazione discrezionale sull’opportunità di riaffidare l’arenile previa gara, oppure di destinarlo alla libera fruizione. Richiamando ancora Cons. St., VII, n. 4480/2024, il Tribunale ricorda che consumare in modo non proporzionato i tratti di spiaggia libera contrasterebbe con i principi costituzionali di solidarietà economica e sociale e di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

I giudici segnalano infine che il d.l. n. 131/2024 ha sostituito l’art. 4 della legge n. 118/2022, introducendo una disciplina compiuta della procedura di affidamento, utilizzabile dall’Amministrazione senza necessità di ulteriori criteri. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. Le spese sono compensate per la complessità del quadro normativo; è ordinata la restituzione del contributo unificato. L’illegittimità delle proroghe oltre il 31 dicembre 2023 comporta che l’occupazione dell’area da parte del concessionario avvenga senza valido titolo, con obbligo di sgombero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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