Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e interessi dal giudicato (TAR Lombardia n. 1121 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. è fondato quando l’amministrazione non deduca né dimostri di avere ottemperato. Quanto agli interessi, essi non spettano per il periodo dalla maturazione del credito fino al giudicato se la sentenza ottemperanda non li ha riconosciuti, ma decorrono solo dal giudicato al saldo ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. In caso di persistente inadempimento va nominato commissario ad acta, che opera quale organo ausiliario del giudice.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, una sentenza che le ha accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, con condanna del Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 per ogni annualità.

Non avendo il Ministero dell’Istruzione e del Merito dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm., risultando il passaggio in giudicato della sentenza dall’attestazione della cancelleria del Tribunale di Brescia depositata in giudizio.

È stato poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice ha ricordato che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme è avvenuta il 3.7.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo è avvenuta il 27.2.2025.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, confermando la persistenza dell’inottemperanza. Il Collegio ha dato continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe.

Quanto agli interessi richiesti dalla ricorrente “dalla maturazione del credito sino al saldo”, il Tribunale ha precisato che, per il periodo dalla maturazione del credito fino alla formazione del giudicato, essi non spettano, perché la sentenza ottemperanda non li ha riconosciuti; gli interessi spettano solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.

Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il giudice ha chiarito che il commissario agisce su semplice richiesta della parte interessata quale organo ausiliario del giudice, sostituendo l’amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale, e può adottare l’ordine alla struttura tecnica di includere la ricorrente tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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