Giudicato di condanna del giudice ordinario e ottemperanza al TAR per l’esecuzione della Carta elettronica del docente (TAR Sardegna n. 1058 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire sia stato formato dal giudice ordinario, in materia di rapporto di lavoro pubblico non devoluto alla giurisdizione amministrativa. La condanna dell’Amministrazione all’accoglimento della domanda di ottemperanza consegue alla mera verifica della rituale notifica del titolo esecutivo, del suo passaggio in giudicato e dell’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, senza che assuma rilievo la complessità del procedimento amministrativo finalizzato all’adempimento. In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere invece esclusa in ragione della complessità del procedimento di esecuzione, della serialità del contenzioso e della natura non alimentare del beneficio economico, quali “altre ragioni ostative” ai sensi dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.
Il Fatto
Con sentenza n. 549 del 2025, il Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, aveva accolto il ricorso di una docente e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024, mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 13 gennaio 2026, era passata in giudicato per mancata impugnazione. A seguito dell’inerzia dell’Amministrazione, la docente proponeva dinanzi al TAR Sardegna ricorso per l’ottemperanza ex artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificata la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. L’Amministrazione è stata quindi condannata a dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, che potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) è stata invece respinta. Il Collegio, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, ha ritenuto sussistenti “altre ragioni ostative” alla sua applicazione. Ha valorizzato la natura del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento, la complessità del procedimento che coinvolge soggetti terzi come SO.GE.I. e CONSAP, e l’eccezionale mole del contenzioso seriale in materia.
La natura assorbente di tali rilievi ha escluso la necessità di un’ulteriore valutazione, confermando l’orientamento già espresso dal TAR Sardegna nelle proprie pronunce. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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