Cessazione della materia del contendere e spese a carico dell’Amministrazione in caso di ottemperanza sopravvenuta (TAR Lombardia n. 2567 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Tale esito non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio, la quale consegue al principio della soccombenza virtuale, atteso che la pretesa azionata è stata soddisfatta solo in corso di causa. La liquidazione delle spese, poste a carico dell’Amministrazione, deve essere disposta con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, esponeva di aver ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 636/2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notifica, l’Amministrazione non aveva tuttavia dato esecuzione al titolo. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo: l’ordine al Ministero di conformarsi al giudicato e di corrispondere la somma; la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza; la condanna dell’Amministrazione alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevato che la parte ricorrente aveva depositato in data 19 maggio 2026 una dichiarazione di avvenuto accreditamento dell’importo per cui era controversia, ha ritenuto di prendere atto della integrale soddisfazione della pretesa, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
Il giudice ha precisato che tale declaratoria non incide sul regime delle spese processuali. L’avvenuta soddisfazione della pretesa, essendo intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, ha reso il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma non ha eliminato la necessità di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione, non avendo adempiuto spontaneamente al giudicato, ha dato causa al giudizio.
La Corte ha pertanto posto le spese a carico dell’Amministrazione resistente, liquidandole in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato, disponendone la distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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